9 Novembre 2021
Dal Pnrr 540 milioni di aiuti per il turismo
Non solo contributi ma anche finanziamenti agevolati e garanzie per agevolare l’accesso ai finanziamenti bancari, con particolare attenzione alle nuove iniziative avviate dai giovani.Sono questi gli aiuti con uno stanziamento complessivo di 540 milioni di euro che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) riserva fino al 2025 a strutture alberghiere, agriturismi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e archi tematici. È quanto prevede il decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 265, con cui il governo intende rendere più incisive e rapide le misure per la ripresa e lo sviluppo delle imprese del settore turistico, gravemente colpito dalla pandemia.
Garanzie sui finanziamenti al turismo. Per favorire la nascita e il consolidamento delle Pmi del turismo viene istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie agli operatori turistici (alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari, ecc.) e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico (art. 2 del d.l. 152/2021). La dotazione a bilancio è di 100 mln per il 2021, 58 mln per il 2022, 100 mln per il 2023 e 50 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Con riguardo alla garanzia:
è concessa a titolo gratuito, anche per esposizioni classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate;
importo massimo garantito per singola impresa: 5 milioni di euro;
è concessa a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
percentuale di copertura: 90% che alla scadenza del periodo emergenziale scenderà al 70% (incrementabile fino all’89% in caso di disponibilità di fondi);
non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (art. 10, comma 2, decreto Mise 6 marzo 2017);
è ammessa anche a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito oggetto di rinegoziazione;
può essere richiesta su operazioni già perfezionate da non oltre 36 mesi;
è concessa senza applicazione del modello di valutazione;
può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti nel caso di operazioni di investimento immobiliare.
Fondo rotativo imprese (Fri). A valere sul Fondo, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 152/2021, sono concessi contributi diretti alla spesa fino al 35% dei costi ammissibili (budget di 180 mln), per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, sono concessi finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni (preammortamento 36 mesi), in aggiunta a finanziamenti bancari di pari importo e durata. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti possono accedere alle garanzie rilasciate da Sace.In ogni caso tutti gli aiuti di cui al capitolo afferente al Fondo rotativo sono alternativi a quelli previsti dall’art. i del decreto 152/2021 in esame. Con decreto del ministero del turismo, adottato di concerto con il ministero dell’economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto 152/2021 verranno definiti requisiti, criteri, condizioni e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie dell’articolo due.