12 Giugno 2020

IVA: Notizie e Suggerimenti – n°3/2020


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Riportiamo di seguito le principali novità in materia di IVA per imprese che svolgono la propria attività lavorativa nei 28 Stati Membri dell’UE.

GERMANIA: CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO, QUALE OPERAZIONE E’ ESENTE AI FINI IVA?
Se un’impresa è coinvolta in una catena di approvvigionamento di tipo A-B-C che inizia in Germania ed i soggetto intermedio (B) è responsabile del trasporto del bene, in questo caso determinare quale operazione sia esente rappresenta un caso di non facile individuazione.
Per porre fine alla diversità delle varie interpretazioni, a partire dal 1 gennaio scorso è stata introdotta una nuova normativa nella Direttiva IVA (Quick Fixes). La legge tedesca va anche un oltre la direttiva IVA e prevede norme per le catene di approvvigionamento transfrontaliere verso paesi terzi.
L’esenzione IVA può infatti essere applicata solo su un’unica fornitura, vale a dire a quella a cui il trasporto è assegnato. A tal proposito, a seguito delle Quick Fixes (soluzioni veloci) introdotte dal 1 gennaio 2020, quando l’intermediario B è responsabile nel trasporto, si ritiene che il trasporto abbia luogo nella prima relazione (A-B). Ciononostante, se B fornisce ad A un numero di partita IVA o identificazione fiscale del Paese di partenza, il trasporto sarà ascrivibile alla seconda relazione, tra B e C. Tale regola è applicabile solamente alle catene di approvvigionamento transfrontaliere all’interno dell’UE.
In Germania, la normativa prevede un’ulteriore applicazione di tale regola, anche per le catene di approvvigionamento con esportazioni fuori dall’UE.
Si afferma che il trasporto al di fuori dell’Unione sia ascrivibile alla relazione tra B e C quando B agisce mediante identificazione ai fini IVA tedesca. (Steuernummer per attività che hanno rilevanza ai soli fini IVA, mentre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer per attività rilevanti ai fini Intra-Ue).

BELGIO: NUOVA CIRCOLARE RIGUARDO AGLI SCAMBI COMMERCIALI INTRA-UE
L’amministrazione finanziaria belga ha pubblicato una nuova circolare, la n. 2020/C/50 dello scorso 2 aprile, che disciplina in dettaglio l’approccio amministrativo riguardo alle operazioni Intra-Ue.
Oltre alle norme europee che “armonizzano” la prova della spedizione, è stata emanata una normativa nazionale che in sostanza agevola la prova della spedizione. Le linee-guida in questione sono in realtà un riepilogo delle precedenti circolari, ma a differenza delle stesse ora includono un sommario delle Quick Fixes dell’1 gennaio scorso.
Le autorità fiscali evidenziano come il fornitore debba essere assolutamente a conoscenza dell’identificazione fiscale del proprio cliente che è residente in altro Stato Membro rispetto a quello da cui i beni provengono, oltre a dover conservare per eventuali dimostrazioni le fatture ed i documenti di trasporto che attestino la destinazione del trasporto dei beni.

PAESI BASSI – REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI COMPIUTE NEL MEDESIMO STATO:NON E’ OBBLIGATORIO SAPERE IL NUMERO DI PARTITA IVA DEL PROPRIO ACQUIRENTE?
Se una società non ha alcuna stabile residenza nei Paesi Bassi, ma svolge operazioni di cessione di beni e servizi nel medesimo Stato, di regola l’inversione contabile si applica a condizione che le fatture siano indirizzate al contribuente che ha sede nei Paesi Bassi. In questo caso pertanto, è da applicarsi la Reverse Charge.
In due recenti sentenze la Corte d’Appello olandese ha ricordato la totale assenza di indicazione da parte della normativa circa la doverosità o meno da parte del fornitore di essere a conoscenza dell’identificazione fiscale del proprio compratore e, pertanto, non costituisce condizione necessaria per l’applicazione del meccanismo della Reverse Charge. Di conseguenza, il fornitore non dovrà rispondere di responsabilità in caso di mancato adempimento da parte dell’acquirente, eccetto la situazione per la quale il fornitore voglia nascondere l’identità del proprio acquirente al fine di consentire quest’ultimo determinate frodi fiscali: in questo caso non potrà desumersi dalle proprie responsabilità.

MISURE PRESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA:
Per quanto concerne eventuali misure in materia di adempimenti IVA a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, la Commissione Europea ha proposto la proroga dell’entrata in vigore della nuova normativa IVA in materia di e-commerce: le norme dovrebbero essere posposte dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021, in modo da permettere agli Stati Membri e alle imprese del settore maggiore tempo per prepararsi e conformarsi alle nuove disposizioni (One Stop Shop).

Per quanto riguarda la Germania, una proposta di legge in attesa di essere approvata e successivamente emanata prevederà una diminuzione delle aliquote IVA a partire dal 1 luglio prossimo e sino alla fine del 2020, allo scopo di incoraggiare il consumo. L’aliquota del 19% scenderà al 16%, mentre l’aliquota del 7% scenderà al 5%.
Polonia e Slovenia non hanno disposto particolari deroghe per l’adempimento a fini IVA e pertanto le scadenze sembrano da rispettarsi come di consueto.