1 Luglio 2020

Imprese: sanzioni per chi non pubblica in bilancio contributi pubblici ricevuti


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Dal 2020 scattano sanzioni per associazioni e imprese che non pubblicano, su portali web o in bilancio (a seconda degli obblighi di legge previsti per l’attività che si svolge) le voci relative agli aiuti economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
Tali obblighi sono previsti dall’articolo 1, co. 125-29 della legge 124 del 2017 (poi modificata dal Decreto Crescita). L’obbligo ricade in particolare per le imprese che devono pubblicare nelle note integrative del proprio bilancio l’importo percepito a titolo di contributi, aiuti, sussidi o sovvenzioni in natura o in denaro privi di carattere retributivo o risarcitorio .Per le imprese soggette a bilancio abbreviato o non tenute alla redazione della nota integrativa devono pubblicare tali dati entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito o sui portali digitali delle associazioni di categoria a cui appartengono, in mancanza del proprio sito internet.
Per quanto riguarda le associazioni, le onlus, le cooperative sociali che effettuano attività a favore degli stranieri ai sensi del d.lgs. 286 del 1998, queste devono pubblicare i dati sul proprio sito internet ovvero, in assenza, in portali digitali analoghi.
Restano esclusi da tale dovere di adempiere i liberi professionisti a partita IVA.

Vediamo, nel dettaglio, quando scatta l’obbligo di pubblicazione di tali informazioni e le relative sanzioni in caso di mancato adempimento entro il 30 giugno di ogni anno.
In linea generale, la comunicazione non è obbligatoria nel caso in cui l’importo delle sovvenzioni ricevute sia inferiore ad euro 10.000 nel periodo considerato.
Per quanto concerne le sanzioni, l’articolo 125ter della  medesima legge 124 del 2017 specifica che l’inosservanza di tali obblighi comporta ad una sanzione pari all’1% dell’importo ricevuto – con un minimo di 2 mila euro –  e la sanzione accessoria dell‘adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Successivamente, decorsi 90 giorni dalla contestazione, se il trasgressore non ha provveduto all’adempimento degli obblighi previsti in materia di pubblicazione e al pagamento della sanzione ricevuta scatterà la restituzione dell’intero beneficio percepito precedentemente.

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