15 Luglio 2020

Ravvedimento operoso per accise e tributi doganali


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Con la modificazione dell’articolo 13 del D.Lgs 472/1997, al quale sono stati aggiunti i commi 1bis e 1ter da parte del D.L. 193/2016, l’istituto giuridico del ravvedimento operoso viene applicato anche ad accise e tributi doganali.
Pertanto, per violazioni e omissioni tributarie è possibile avvalersi del ravvedimento anche nel caso in cui siano iniziati accesi, verifiche e ispezioni da parte dell’amministrazione finanziaria e pertanto beneficiare di riduzione di sanzioni, sempre che non sia stato notificato un avviso di pagamento o un atto di accertamento.

La regolarizzazione di un omesso o parziale versamento del tributo può essere regolarizzato eseguendo il pagamento di quanto dovuto, unitamente ai relativi interessi moratori e della sanzione ridotta in base alla tempistica dello stesso.
Come ben noto, il vantaggio previsto dal ravvedimento operoso è maggiore se la regolarizzazione delle violazioni commesse avviene in maniera tempestiva (entro i primi 15 giorni e dal 15° al 30° la sanzione edittale si attesta al 15% con riduzione da ravvedimento a 1/10, per poi aumentare in base al momento successivo in cui avviene la regolarizzazione stessa).

Naturalmente il versamento spontaneo delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso viene effettuato con modello F24, ove occorre indicare il codice tributo del caso. Per consultare i codici tributo potete cliccare qui.