9 Agosto 2020

DPCM 7 agosto 2020, nuove linee-guida per la disposizione dei passeggeri


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Il Presidente del Consiglio nella giornata di venerdì 7 agosto ha firmato il nuovo DPCM con il quale, tra le altre, ha introdotto nuove misure in merito al riempimento dei mezzi di trasporto di linea e non di linea (NCC), in particolare modo attraverso i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica all’allegato numero 14, siglati con le varie associazioni di categoria rappresentative dei settori, da un lato, e l’allegato numero 15 riferito alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” dall’altro.
Le disposizioni del DPCM si sostituiscono a quelle del precedente DPCM del 14 luglio e rimarranno efficaci sino al 7 settembre prossimo, salvo naturalmente eventuali nuove e future disposizioni.

 

Si segnala per il primo il divieto di occupazione da parte dei passeggeri del posto di fianco al guidatore per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea oltre alla regola di riempimento di massimo due posti sui sedili posteriori da parte dei passeggeri.

Si segnala, inoltre, che “nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali”.

 

Infine, l’allegato 15 si rivolge anche che per “tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:

 

1) siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;

2)l’utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all’occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell’utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e svolgono vita sociale in comune)

3)deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l’obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilità di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;

4)sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
5)non sia consentito viaggiare in piedi;

6)per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

7)ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:

 

– di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;

– di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

– l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

 

8)Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso”.

Potete consultare il DPCM in Gazzetta Ufficiale alla serie generale n.198 dell’8 agosto 2020 cliccando qui.
L’allegato di interesse è il numero 15.

Si segnala infine che nella giornata di lunedì 10 agosto si terrà un incontro tra il Governo e le Regioni sul tema del trasporto pubblico, per il quale non mancheremo di aggiornarVi sui relativi sviluppi.