20 Agosto 2020

Trasporti scolastici non eseguiti a causa della pandemia: punto della situazione sulle misure economiche


Condividi sui social

Con la presente vorremmo fornire una panoramica sul tema delle misure di sostegno economico alle società che hanno dovuto interrompere i servizi di trasporto scolastico a causa dell’emergenza sanitaria.

Il testo del Decreto Cura Italia (coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) aveva in un primo momento concesso la possibilità alle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico di beneficiare dei corrispettivi dovuti anche in assenza dell’effettuazione dei servizi. L’articolo 92 comma 4bis citava quanto segue:

Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne’ sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il successivo Decreto Rilancio, e la seguente legge di conversione 77 del 17 luglio 2020, hanno però eliminato tale beneficio, non consentendo pertanto la riscossione dei corrispettivi relativi ai servizi non svolti durante il periodo di sospensione.

(Vorremmo precisare che durante questa fase, a seguito di alcune segnalazioni ricevute, alcuni Enti hanno comunque provveduto a corrispondere alle società di trasporto esercenti trasporto scolastico la quota (o parte di essa) dovuta per i servizi non effettivamente svolti. Si è trattato in ogni caso di decisioni del tutto discrezionali, seguìte a particolari accordi presi fra società ed Ente/Comune).

La legge di conversione del Decreto Rilancio ha in ogni caso previsto un nuovo articolo (art.229 comma 2bis) che cita quanto segue:

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.

La ripartizione del fondo di cui al sopracitato articolo dovrà essere definita da un decreto da emanare entro il 17 settembre 2020.