17 Settembre 2020
Credito d’imposta art. 120 Decreto Rilancio
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello nn. 361 e 362 ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi circa il Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro disciplinato dall’articolo 120 del Decreto Rilancio al fine di affrontare e contenere la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Nello specifico, con la risposta ad interpello numero 361 l’Agenzia ha escluso la possibilità di usufruire del credito per l’acquisto e l’installazione di un ascensore aziendale per predette finalità, basandosi sulle indicazioni del DPCM 17 maggio 2020 che prevede l’utilizzo degli ascensori esistenti nel rispetto del distanziamento interpersonale, regolamentando pertanto gli ascensori già esistenti.
Con la risposta ad interpello numero 362 invece viene chiarita l‘applicabilità agli investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura aziendale del credito d‘imposta, prevedendo l’agevolazione per le spese edilizie per il rifacimento dell’impianto elettrico e di quelle per il ripristino della pavimentazione, mentre non sono agevolabili quelle sostenute per l’acquisto di un compattatore e per l’installazione di un impianto di areazione e di un montacarichi, non rientrando tra gli interventi di acquisto degli arredi di sicurezza nè tantomeno tra gli interventi edilizi.
Infine, è stato chiarito che tale credito è cumulabile con altre agevolazioni, nel limite massimo delle spese sostenute.