21 Settembre 2020
Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: circolare INPS
L’INPS con la circolare n. 105 dello scorso 18 settembre ha fornito le prime istruzioni circa gli adempimenti previdenziali legati all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono le ulteriori settimane di cassa integrazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Agosto.
L‘ammontare dell‘esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tra i beneficiari figurano i datori di lavoro del settore privato – anche non imprenditori – ad eccezione di quelli agricoli, che possono accedere a questa possibilità decontributiva entro il 31 dicembre 2020, a condizione che non richiedano le ulteriori settimane di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori.
Possono richiedere l’esonero contributivo i datori che hanno già beneficiato delle settimane di integrazione salariale dei mesi di maggio e giugno, con scelta effettuata per singola unità produttiva.
Non sono oggetto di esonero i premi ed i contributi dovuti all’INAIL, i contributi destinati al finanziamento dei Fondi Interprofessionali, oltre al contributo, ove dovuto, al “Fondo per l‘erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR ex art. 2120 cc”.
L’importo dell’esonero calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 mesi; l’importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione della produzione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Naturalmente, per poter beneficiare dell’esonero contributivo occorre essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (riscontrabili dal DURC), oltre a non aver violato norme a tutela della condizione di lavoro.
Potete consultare il testo della circolare dell’INPS cliccando qui.