24 Settembre 2020

Cassazione, quando l’accertamento bancario sul versamento dei contanti è legittimo


Condividi sui social

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15538/2020) ha chiarito la legittimità dell’accertamento bancario a carico di imprenditori e la documentazione necessaria a giustificare il versamento del contante.

Nel caso specifico, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate contestava ad un imprenditore l’omissione di dichiarazione di alcuni ricavi conseguiti dalla vendita di prodotti da bar e di monopolio a seguito di versamenti in contanti di 500 mila euro ritenuti non giustificati a seguito di alcune verifiche da parte della GdF.
Impugnato l’avviso di accertamento in primo grado, sia in primo grado che in Commissione Tributaria Regionale il contribuente ha avuto ragione in quanto secondo i giudici era valida la giustificazione del contribuente mirata a dimostrare la congruità degli importi versati in contanti con quanto dichiarato come frutto di ricavi nel periodo di imposta interessato.

Tuttavia, a seguito del ricorso in Cassazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente si è visto contestare il fatto che non ha fornito documentazione contabile idonea a giustificare in maniera analitica la natura reddituale del versamento in questione.

Mentre i Giudici di merito si erano limitati a constatare la potenziale corrispondenza tra quanto versato e quanto dichiarato, gli stessi, come per la sentenza n. 21800/2017 stabiliva, avrebbero dovuto operare una rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove presentante da parte del contribuente a giustificazione di tutte le movimentazioni e valutandone il dato oggettivo, che nel caso specifico era dato dalla somma di contante versata superiore a quella dichiarata.