30 Settembre 2020

Modifica articolo 126 codice della strada


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A seguito dell’emanazione del decreto legge 16 luglio 2020, convertito con la legge 120 dell’11 settembre 2020, sono intervenute alcune modifiche al codice della strada. Segnaliamo a questo proposito l’articolo 126, riguardante la validità della patente di guida, che viene modificato con l’inserimento del comma 8bis, la modifica al comma 9 e l’inserimento del comma 10-bis che stabiliscono quanto segue:

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui  all’articolo  119,  comma  4,  agli accertamenti per la  verifica  della  persistenza  dei  requisiti  di idoneita’ psicofisica richiesti per il  rinnovo  di  validita’  della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale  della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di  guida e’ subordinato alla  verifica  dell’insussistenza  di  condizioni  di ostativita’ presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non e’ rilasciato ai titolari di patente di guida che  devono  sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,  comma 6»

Al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8»

Dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo  119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di  guida,  trasmette,  per  via  informatica,  i dati  del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti  e  modalita’ di trasmissione dei dati della commissione medica locale  all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione, gli affari generali ed il personale  sono  fissati  con  decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»