16 Ottobre 2020

IVA agevolata su beni anti-Covid


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Con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune informazioni in merito al regime di esenzione dell’IVA fino al 31 dicembre 2020 – con applicazione del 5% di aliquota per il 2021 – sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
In particolare, le Entrate hanno previsto l’applicazione dell’esenzione anche per l’acquisto di tutti i termometri per misurare la temperatura corporea, includendo pertanto anche i termoscanner nella lista.
Inoltre, a beneficiare l’esenzione sono anche le mascherine ricaricabili oltre a quelle chirurgiche e ffp2-ffp3.

La circolare fornisce chiarimenti di carattere interpretativo resi necessari dalla modifica della tabella A, parte II-Bis allegata al DPR 633/1972 , per la quale le cessioni di beni anti-covid sono soggette all’applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1 gennaio 2021, secondo quanto previsto dall’articolo 124, co. 1, ma in via transitoria sino alla fine del 2020 con la previsione dell’esenzione IVA dei medesimi.

Per quanto concerne le operazioni relative ai beni di cui all’articolo 124, co. 1 stesso, vanno riportate nella Comunicazione delle liquidiazioni periodiche IVA con le seguenti modalità:

1. Cedente indica l’ammontare complessivo delle cessioni nel rigo VP2;
2. Cessionario indica l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nel rigo VP3.

Per quanto concerne le dichiarazioni IVA annuali, le modalità di compilazione verranno indicate nelle istruzioni al modello del 2021.