20 Ottobre 2020

Fatturazione elettronica: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate


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L’Agenzie delle Entrate ha disposto alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica.
In particolare è stata integrata la Faq n. 45 (del 21 dicembre 2018) precisando che in presenza di fatture elettroniche precedute dall’emissione di scontrino, ricevuta o documento commerciale (nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi) nel campo “RiferimentoTesto” del tracciato della fattura elettronica, oltre a riportare (come già previsto) il numero dello scontrino, deve essere esplicitato l’identificativo alfanumerico del registratore telematico o del server RT relativo ad un documento commerciale.

Inoltre sono state aggiornate tutte le Faq riguardanti il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” in quanto, con il Provvedimento 23 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha ampliato il periodo transitorio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione dal 1° luglio 2019 fino al 28 febbraio 2021 (anziché fino al 30 settembre 2020).

 

E’ stata inoltre pubblicata sul proprio sito internet all’interno dell’area tematica una nuova Faq (n. 149) in merito all’utilizzo delle nuove specifiche tecniche.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora una fattura elettronica, o una comunicazione dati fattura, c.d. “esterometro”, vengano trasmessi a SdI dopo il 31 dicembre 2020, con il tracciato vecchio, ma nel campodata del documento sia indicata una data antecedente il 1°gennaio 2021, il file non viene scartato poiché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento. Pertanto una fattura elettronica o un esterometro con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato. Al contrario, una fattura elettronica o una comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva, sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

Si ricorda, infatti, che l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche è facoltativo dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema, approvato con il Provvedimento 20 aprile 2020.