22 Ottobre 2020
ECDP: mappa comune europea – aggiornamento al 22/10/2020
Al seguente link è consultabile la mappa a sostegno della raccomandazione del Consiglio Europeo su un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia COVID-19 nell’UE / SEE e nel Regno Unito, pubblicata dall’ECDP (Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie):
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement (aggiornamento al 22/10/2020)
Ricordiamo che le aree all’interno della mappa sono contrassegnate nei seguenti colori:
– verde, se il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 25 casi su 100 000 e il tasso di positività del test inferiore al 4%;
– arancione, se il tasso di notifica di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore, o se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%;
– rosso, se il tasso di notifica di 14 giorni è di 50 casi per 100.000 o superiore e il tasso di positività del test è del 4% o superiore, o se il tasso di notifica di 14 giorni è superiore a 150 casi per 100.000;
– grigio, se le informazioni sono insufficienti o se il tasso di test è inferiore a 300 casi su 100.000.
Cogliamo l’occasione per segnalare le ultime disposizioni attuate da alcuni Paesi, UE ed extra-UE, in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19.
AUSTRIA
Le Autorità austriache hanno disposto che, a partire dal 16 giugno, i residenti o domiciliati in Austria o negli altri Paesi appartenenti allo Spazio UE-SEE + Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano (ma esclusi attualmente Romania, Croazia, tranne specifiche zone, e Spagna, ad eccezione delle isole Canarie, le regioni Ile-de-France e Provenza-Alpi-Costa Azzurra in Francia, le regioni di Lisbona e del Norte in Portogallo, la regione di Praga e specifiche zone della Bulgaria) possano far ingresso in Austria via terra o via aerea senza obbligo di presentare un certificato medico che attesti la negatività al test del Coronavirus e senza obbligo di autoisolamento, qualora provengano dagli stessi Stati sopra individuati con cui è stata ripristinata la libera circolazione e purché non abbiano soggiornato negli ultimi 10 giorni in uno Stato diverso.
A decorrere dal 28 settembre 2020 (contestualmente all’inclusione di alcune zone della Francia e di Praga fra le aree “a rischio”, v. sotto) è stata introdotta la possibilità di entrare in Austria senza certificato medico ed obbligo di quarantena per chi proviene dai seguenti Paesi extraeuropei, stanti le stesse condizioni valide per gli altri Paesi con cui è stata ripristinata la libera circolazione: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Uruguay. Analogamente ai Paesi extraeuropei sopra elencati, con la Svezia e il Portogallo (ad eccezione delle regioni di Lisbona e del Norte) viene ripristinata la libera circolazione, alle condizioni sopra indicate, dal 28 settembre.
L’allentamento riguarda dunque anche i residenti in Italia, in provenienza dallo stesso Paese o da uno degli altri Stati europei con cui è stata ripristinata la libertà di circolazione e che non siano stati in un Paese diverso da questi (o dall’Austria) negli ultimi 10 giorni.
È stata inoltre diramata una lista di Paesi “ a rischio” Covid (Albania, Andorra, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Egitto, Filippine, Francia – solo le regioni Ile-de-France e Provenza-Alpi-Costa Azzurra -, India, Indonesia, Iran, Israele, Kossovo, Kuwait, Maldive, Messico, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Nord Macedonia, Pakistan, Perù, Portogallo – solo le regioni di Lisbona e del Norte -, Repubblica Ceca – solo la regione di Praga – , Romania, Federazione Russa, Senegal, Serbia, Spagna tranne le Canarie, Sud Africa, Turchia, Ucraina e Stati Uniti, insieme a Provincia cinese di Hubei) in provenienza dai quali i cittadini europei dovranno sottoporsi a isolamento e, se sprovvisti di un certificato medico attestante la negatività al Covid non più vecchio di 72 ore, procurarsi necessariamente un certificato medico entro 48 ore. Se quest’ultimo certificato attesta la negatività al Covid-19, l’isolamento potrà essere interrotto.
A partire dal 17 ottobre, contestualmente al ripristino della libera circolazione con le restanti parti della Bulgaria, entrano a far parte delle aree “a rischio” specifiche zone di quest’ultimo Paese: le regioni di Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte e Varna. Viceversa, la Croazia continua a far parte dei Paesi “ a rischio”, con l’eccezione di alcune sue regioni, con cui è ripristinata la libera circolazione: Brod-Posavina, Istria, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, ŠibenikKnin, Varaždin e Zadar.
Per gli altri Stati di partenza (diversi da quelli con cui è stata ripristinata la libera circolazione e da quelli definiti “a rischio”) continuano a valere le medesime regole: per i cittadini europei, obbligo di quarantena in assenza di certificato medico non più vecchio di 72 ore attestante la negatività al Covid, quarantena che può essere interrotta a seguito della presentazione di tale certificato.
Chi proviene da Argentina, Bahrein, Costa Rica, Israele, Kuwait e Maldive è sottoposto a queste ultime regole fino al 27 settembre 2020.
La durata dell’isolamento fiduciario, dove prevista, è ridotta da 14 a 10 giorni. Non è più richiesta la presentazione di un certificato medico per bambini fino ai 6 anni di età in provenienza dall’estero.
Le attuali misure si applicano provvisoriamente fino 31 dicembre 2020 (incluso).
A fronte di un progressivo, nuovo peggioramento della situazione epidemiologica in Austria, le Autorità hanno gradualmente reintrodotto l’obbligo di mascherina (o altro dispositivo di protezione facciale) in quasi tutti i luoghi pubblici al chiuso, inclusi i ristoranti (per i clienti solo quando sono in piedi), salvo i casi in cui si sta occupando un posto assegnato. L’obbligo vale anche per fiere, mercati e in generale nei casi in cui non è possibile mantenere la distanza di un metro.
BELGIO
Con l’evolversi del quadro epidemiologico, sono state progressivamente reintrodotte alcune misure restrittive a livello federale.
In particolare, a partire dal 19 ottobre e per la durata di un mese è stata disposta la chiusura di bar e ristoranti su tutto il territorio, insieme al divieto di circolazione tra le ore 24 e le ore 5 del mattino; ulteriori misure riguardano principalmente la riduzione del numero di persone con le quali è possibile avere contatti ravvicinati o comunque frequentare nell’ambito privato.
I viaggi per turismo da/verso il Belgio sono nuovamente autorizzati a partire dallo scorso 15 giugno per viaggiatori in provenienza dai Paesi UE, dell’area Schengen e del Regno Unito, sono tuttavia fortemente sconsigliati i viaggi verso le “zone rosse” dell’area “UE+” (v. oltre nel testo).
A partire dal 1 agosto, chiunque entri in Belgio dall’estero è tenuto 48 ore prima dell’arrivo a riempire un formulario on line (https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form), tranne nel caso di entrate per via terrestre per soggiorni in Belgio (o a seguito di soggiorni all’estero) di durata inferiore alle 48 ore.
Il Governo belga ha adottato una cartina dell’Europa a colori in costante aggiornamento, nella quale le regioni dei diversi Paesi vengono categorizzate a seconda del rischio epidemiologico e sono indicate le eventuali restrizioni all’accesso in provenienza dal Belgio verso quegli stessi Paesi e le eventuali misure di precauzione da adottare al rientro in Belgio.
A partire dal 23 ottobre e fino al 7 novembre, i viaggiatori in arrivo in Belgio che abbiano soggiornato nei Paesi extra-UE/Schengen e nelle zone indicate dal Belgio come “rosse” all’interno dell’Europa, saranno tenuti ad effettuare un test solo in caso di sintomi; potrà al contrario essere obbligatorio osservare un periodo di 10 giorni di quarantena se dal test di auto-valutazione incluso nel formulario on line emergerà la tenuta di un comportamento ad alto rischio.
Per quanto riguarda l’Italia, sono state inserite nella lista delle zone “rosse” tutte le regioni tranne le Marche, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia; inserite nella lista delle zone “arancioni”, con riferimento alle quali è consigliata una prudenza rafforzata ed in provenienza dalle quali l’effettuazione di una quarantena non è obbligatoria.
BULGARIA
La situazione epidemica straordinaria è estesa fino al 30 novembre 2020.
I viaggiatori provenienti dai Paesi UE (compresa l’Italia)/Schengen (inclusi la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e lo Stato della Città del Vaticano), Regno Unito e Irlanda del Nord, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Albania, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Moldova, Israele, Kuwait, Bielorussia e Turchia possono fare il loro ingresso in Bulgaria senza alcuna restrizione e senza la necessità di esibire il risultato negativo del test.
Nei confronti di tutti gli altri Paesi extra UE/Schengen, oltre alla necessità di disporre dell’esito del test negativo effettuato nelle ultime 72 ore, la possibilità di ingresso è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni, tra cui in particolare: residenza in Bulgaria, motivi umanitari, diplomatici stranieri accreditati, motivi di lavoro, lavoratori stagionali.
Nel Paese vige l’obbligo di rispettare il distanziamento di 1,5 metri e di indossare la mascherina nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico al chiuso e all’aperto. All’aperto, l’obbligo di mascherina sussiste solo nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento di 1,5 metri.
FRANCIA
le autorità francesi hanno dichiarato Parigi zona di massima allerta e a partire dal 17 ottobre è entrato in vigore il coprifuoco dalle 21 alle 6, che rimarrà tale per sei settimane.
Le zone coinvolte oltre a Parigi sono le città di Grenoble, Lille, Lione, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier e Tolosa.
Sono previste deroghe al coprifuoco per motivi di salute e professionali, le attività di trasporto sono escluse dall’obbligo di coprifuoco.
E’ però obbligatorio avere con sé un’attestazione, che attesti il motivo dello spostamento, ora disponibile sul sito del Governo francese.
Nel caso in cui i vostri autisti abbiano necessità di spostarsi nelle zone interessate all’interno dell’orario del coprifuoco, dovranno avere con sé il modello previsto.
E’ possibile scaricare e compilare il modulo al seguente link https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu (in fondo alla pagina, sotto la dicitura in blu ‘Justificatif de deplacement professionel’, troverete il pdf da scaricare).
Il modulo deve essere compilato nella prima parte con i dati della ditta e legale rappresentante, nella seconda parte con i dati dell’autista.
Il datore di lavoro stabilisce la validità dell’attestazione, non è necessario compilare un modulo al giorno.
Oltre a questo, l’autista dovrà avere con sé il foglio verde che dimostri la veridicità di quanto dichiarato.
La polizia francese effettuerà controlli mirati e, in caso di mancanza di giustificativo, la sanzione emessa sarà di 135 euro, fino a 1500 in caso di recidiva.
Al seguente link è possibile visualizzare una cartina con indicate le città coinvolte: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.
Al seguente link è possibile consultare l’intero decreto n° 2020-1262 del 16 ottobre 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554) emanato dal governo francese; le disposizioni specifiche per il settore dei trasporti si trovano agli articoli da n. 14 a n. 22, mentre quelle relative al coprifuoco all’articolo n. 51
GERMANIA
A partire da sabato 8 agosto, il Ministero della Salute tedesco ha disposto l’introduzione di controlli sanitari obbligatori per tutti coloro che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Germania in una delle aree considerate “a rischio” dal Robert Koch Institut. La lista delle aree “a rischio” può essere consultata al seguente link: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html (il sito è in lingua tedesca, ma vi è la possibilità di scaricare le liste attuali in lingua inglese).
Si segnala che, a partire dal 17 ottobre, la Campania e la Liguria sono state inserite nella suddetta lista e che, a partire dal 24 ottobre ne fanno parte anche Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
Coloro che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Germania si sono recati in un’area considerata a rischio hanno l’obbligo di presentare un tampone effettuato non oltre 48 ore prima dell’entrata nel Paese oppure di sottoporsi ad un test al momento dell’ingresso (su richiesta delle Autorità sanitarie locali). Vige inoltre per chi si sia recato in un’area a rischio l’obbligo di segnalare il proprio ingresso in Germania: tale obbligo è tuttavia considerato assolto da parte di coloro che hanno compilato il “formulario per lo sbarco” (distribuito a tutti i passeggeri sugli aerei). Fino al momento in cui si ottiene il risultato negativo del tampone, è obbligatorio restare in isolamento domiciliare (e se per qualsiasi motivo non viene effettuato il tampone, è necessario osservare una quarantena di 14 giorni).
I casi di esenzione dall’obbligo di tampone (e di quarantena, in attesa del risultato) sono regolati in dettaglio dai singoli Laender: sono comunque normalmente considerati esentati i lavoratori transfrontalieri, i lavoratori considerati “essenziali” per il funzionamento del sistema (tra cui membri delle forze di polizia, personale sanitario, funzionari internazionali e personale diplomatico), gli autotrasportatori, il personale viaggiante e i membri di equipaggi, e, in alcuni casi, le persone che fanno ingresso in Germania per brevi periodi (normalmente, fino a 5 giorni) per motivi di salute o di lavoro e/o quelle che sono state all’estero solo per brevi periodi (nella maggior parte dei casi, 48 ore).
E’ comunque opportuno verificare i casi di esenzione consultando direttamente le ordinanze dei singoli Laender in cui ci si intende recare.
Il Governo federale ha confermato l’intenzione di modificare in futuro tali regole, rendendole più restrittive: a partire dall’8 novembre, tutti coloro che faranno ingresso in Germania da aree considerate a rischio dovranno rispettare in ogni caso 5 giorni di isolamento domiciliare (salvo naturalmente i casi di esenzione, che saranno identificati nella nuova normativa), e solo una volta trascorso tale periodo potranno effettuare il tampone (ed interrompere la quarantena, in caso di risultato negativo). In assenza di tampone, l’obbligo di quarantena durerà 10 giorni.
Berchtesgaden – Alpi bavaresi
Nella circoscrizione del Berchtesgaden, da martedì 20.10.2020 alle ore 14.00 si può uscire di casa solo per motivi di necessità, ivi compresi l’attività lavorativa, gli acquisti e gli sport all’aria aperta, ma esclusivamente da soli o in compagnia di familiari conviventi. Sono stati chiusi scuole ed asili, mentre i ristoranti possono servire cibo solo da asporto.
Gli oltre 2.500 ospiti delle strutture ricettive sono stati fatti rientrare alle proprie città d’origine.
Al momento tali misure restano in vigore fino al 02.11.2020 compreso.
REPUBBLICA CECA
A partire dal 15 giugno 2020 sono ripristinate le normali condizioni di ingresso in Repubblica Ceca dall’Italia, pur rimanendo in vigore alcune restrizioni per coloro che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Repubblica Ceca abbiano passato più di 12 ore in uno dei Paesi NON compresi fra quelli classificati a basso rischio.
Tutti quelli che provengono da regioni o Paesi “ad alto rischio” (in rosso sulla mappa ala seguente link ) sono tenuti a rispettare le disposizioni del Ministero dell’Interno ceco, disponibili in inglese al seguente link https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.
Con l’acuirsi del contagio da Covid-19 in Repubblica Ceca, le competenti Autorità sanitarie hanno deciso nuove misure precauzionali. Dal 5 ottobre è in vigore lo stato di emergenza.
L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi al chiuso e sui mezzi pubblici. La mascherina è inoltre obbligatoria all’aperto, laddove non sia possibile rispettare il distanziamento di due metri tra una persona e l’altra, e nel caso queste non siano congiunti. L’obbligo è in vigore anche in macchina.
A partire dal 22 ottobre il libero movimento in Repubblica ceca è limitato alle attività lavorative, agli acquisti, e alle visite a familiari e a strutture sanitarie.
– È disposta la chiusura delle attività commerciali ad eccezione dei negozi alimentari, stazioni di benzina, farmacie, negozi per animali, negozi di elettronica di consumo, ottici, edicole, tabaccai, lavanderie. I ristoranti e i locali notturni sono chiusi. Possono tuttavia vendere cibo da asporto;
– Sono vietati gli assembramenti di oltre due persone in luoghi pubblici ad eccezione dei familiari e dei dipendenti che svolgono un’attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro;
– È sospesa l’attività didattica in presenza di università e scuole di ogni ordine e grado, tranne asili e scuole materne;
– Gli Uffici pubblici sono aperti per 2 giorni a settimana per cinque ore;
– Sono interrotte le visite ad ospedali, residenze per anziani e altre strutture di assistenza sociale;
– Chi è obbligato ad isolarsi può farlo in strutture alberghiere per evitare di esporre i congiunti;
Chi proviene dall’Italia può entrare in Repubblica Ceca regolarmente senza bisogno di particolari adempimenti.
Solo chi proviene da Praga e intende transitare dall’Austria è tenuto a presentare, dietro eventuale richiesta delle Autorità austriache, questo modulo (http://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/resource/doc/2020/09/modello_transito_at_eng_agosto_2020.pdf) con il quale si impegna a non fare soste in territorio austriaco durante il transito.
Gli italiani che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Repubblica Ceca abbiano passato più di 12 ore in uno dei Paesi NON compresi fra quelli classificati a basso rischio (qui la lista dei Paesi a basso rischio https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/) sono tenuti a:
– PRIMA DELL’INGRESSO IN REPUBBLICA CECA: notificare l’ingresso alle Autorità sanitarie ceche compilando questo modulo on-line https://plf.uzis.cz/, portandone copia con sé durante il soggiorno nel Paese;
– DOPO L’INGRESSO IN REPUBBLICA CECA: sottoporsi a test tampone entro i 5 giorni successivi all’ingresso in Repubblica Ceca o entrare in Repubblica Ceca con i risultati negativi di un test tampone somministrato in uno Stato Membro dell’UE non più di 72 ore prima dell’ingresso nel Paese;
– Indossare mascherina per 10 giorni, a meno di diverse istruzioni da parte delle Autorità sanitarie.