12 Novembre 2020
Importazione in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 30 aprile 2021
L‘efficacia temporale dell‘esenzione dai dazi doganali e dall‘IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare l’emergenza sanitaria in corso è stata estesa anche per le operazioni di importazione effettuate fino al prossimo 30 aprile 2021: lo ha enunciato l’Agenzia delle Dogane con la circolare 29 ottobre 2020, n. 43.
Tale decisione, in considerazione dell’evoluzione della pandemia in corso, è stata presa dalla Commissione Europea con Decisione n. 1573/2020, disponibile nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che sostanzialmente proroga la precedente Decisione n. 1101/2020.
L’Agenzia delle Dogane, con suddetta circolare, tratta le importazioni in esenzione dai dazi all‘importazione e dall‘IVA, citando anche la Decisione della Commissione Europea n. 2020/1573 del 28 ottobre 2020 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all‘esenzione dai dazi doganali all‘importazione e dall‘iva concesse all‘importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di covid‐19 nel corso del 2020.
Con la Decisione n. 1573 non solo viene estesa l’efficacia temporale delle disposizioni già precedentemente in vigore, ma vengono anche ammesse al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi entro il prossimo 30 aprile 2021.
Nel caso specifico del Regno Unito, a causa dell’uscita dall’Unione Europea, la data di cessazione del beneficio avrà effetto a partire dal 1 gennaio 2021.
Nulla varia in merito ai presupposti, rimanendo invariate sia le categorie dei soggetti ammessi al beneficio, sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere da parte di chi accede al medesimo beneficio, oltre alle modalità di fruizione dell’esenzione.
Viene infine prorogata al 31 agosto 2021 la data ultima per la rendicontazione obbligatoria effettuata da parte degli Stati Membri.