19 Novembre 2020
Ristori, come si individua l’attività prevalente?
I recenti Decreti Ristori e Ristori Bis riconoscono ai soggetti con partita IVA attiva alla data dello scorso 25 ottobre, con codice ATECO individuati dai medesimi testi normativi, con l’allegato 1 del Decreto Ristori Bis un contributo a fondo perduto per la riduzione o sospensione dell’attività d’impresa. Nel caso di più attività, qual è l’attività da prendere in considerazione come prevalente?
La generica formulazione della norma lascia spazio a dubbi ed interpretazioni.
Secondo opinioni comuni, tuttavia, fornite unitamente a chiarimenti analoghi da parte del fisco in precedenti circostanze, per poter beneficiare del contributo è sufficiente che l’attività rientrante tra quelle oggetto di contributo sia esercitata in maniera prevalente rispetto alle altre attività imprenditoriali svolte, considerando tale l’attività che produce maggiore quantità di ricavi.
Inoltre, sempre per definire l’attività prevalente tra quelle esercitate, potrebbe essere individuabile facendo prevalere l’aspetto sostanziale su quello della semplice comunicazione formale all’Anagrafe tributaria di un codice ATECO prevalente.
Inoltre, ulteriore aspetto controverso è dato dall’accesso o meno delle imprese in liquidazione.
Se alla data di richiesta del contributo il numero di partita IVA fosse comunque attivo, ma con l’impresa in stato di liquidazione, la sussistenza del requisito potrebbe essere di controversa natura.
Occorre tuttavia specificare che la norma esclude esplicitamente solo i soggetti con partita IVA cessata alla data di presentazione dell’istanza, ma non esclude le imprese in liquidazione, la cui partita IVA è al momento della domanda ancora attiva.
E’ vero che la liquidazione dell’impresa è fenomeno mirato a disinvestire l’attività e ad estinguere le passività contratte: tale attività rende difficile la dichiarazione di svolgimento di un’attività ricompresa tra quelle beneficiarie dei ristori istituiti alla data di presentazione dell’istanza.