4 Dicembre 2020

Proroga patenti e CQC: il Ministero dei Trasporti pubblica alcuni chiarimenti


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È stata pubblicata in data 3 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale la legge 159 che converte il precedente decreto 125 del 7 ottobre.

A tal proposito il Ministero dei Trasporti ha opportunamente diffuso una circolare per fare un po’ di chiarezza sulla scadenza di patenti e CQC.
Per quanto riguarda le patenti la circolare ha infatti chiarito che:

– su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
– sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1o febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza.

Per quanto riguarda le CQC la circolare ha chiarito che:

1) su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
2) per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;

– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le 5 disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il testo completo della circolare è disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-12/Circolare_protocollo_35018_del%20_04-12-2020.pdf