22 Dicembre 2020
Nuove tempistiche per imposta bollo fatture
Con D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito, per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.
L’imposta dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre). La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre; per le fatture del secondo trimestre, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
L’Agenzia delle Entrate, laddove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, provvede all’integrazione delle fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio. Nel calcolo dell’imposta dovuta, reso noto al soggetto passivo IVA, viene inclusa sia l’imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l’avvenuto assolvimento del tributo.
Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-19&atto.codiceRedazionale=20A06968&elenco30giorni=true