4 Febbraio 2021

Germania, imponibilità servizi di viaggio forniti dai T.O. dei Paesi Extra Ue


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Con una dichiarazione del BMF ( il Ministero Federale delle Finanze), è stato stabilito che a partire dal 1 gennaio 2021 le disposizioni sui servizi di viaggio disciplinati dall’UStG (Umsatzsteuergesetz, la Legge sull’IVA tedesca) , e in particolare dall’articolo 25, non si applicheranno ai servizi forniti dalle società site in Paesi Extra-Ue con assenza di sedi sul territorio dell’Unione Europea, pertanto assoggettate a tassazione ordinaria, con possibilità di deduzione dell’IVA sugli acquisti effettuati in territorio, ma a condizione che gli stessi si identifichino ai fini IVA in Germania.

Pertanto sarà necessaria l’osservanza di adempimenti non solo per suddette imprese, ma anche i business partners (agenzie di viaggio e bus operator) coinvolti nelle operazioni con i medesimi per i servizi effettuati su territorio tedesco.

A tal fine siamo disponibili per seguirVi non solo negli adempimenti fiscali generati dalle nuove disposizioni, ma anche per lo svolgimento e la redazione di contratti internazionali da stipulare con i soggetti in questione per lo svolgimento della propria attività d’impresa.