4 Febbraio 2021
Regime IVA trasporti per via d’acqua: risoluzione Agenzia Entrate
Con la risoluzione n. 8/E del 2 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua.
La circolare prende in considerazione 3 possibilità di trattamento IVA:
– esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 14) del Decreto IVA;
– applicazione dell’aliquota del 5% in base alla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter), oppure dell’aliquota del 10% ai sensi della Tabella A, Parte III, n. 127-novies);
– applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Sono tutti trattamenti IVA applicabili anche al trasporto via acqua, ma ci sono precise distinzioni da fare.
Il regime di esenzione IVA si applica alle prestazioni che presentano le caratteristiche seguenti:
– rientrano nel trasporto urbano, vale a dire che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri;
– sono effettuate tramite i cosiddetti veicoli da piazza, ovvero adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, come possono essere gondole o motoscafi;
Le due aliquote agevolate si applicano in due diversi casi:
– aliquota ridotta al 5% per prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
– aliquota ridotta al 10% per i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemente dal mezzo usato, per i trasporti extraurbani.
L’aliquota ordinaria al 22% si applica alle prestazioni complesse, sono i casi in cui chi offre il servizio non si limita solo a permettere lo spostamento delle persone ma offre anche altre prestazioni a scopo turistico-ricreativo.
Sulle tre opzioni possibili, poi, l’Agenzia delle Entrate specifica alcuni aspetti da considerare per orientarsi al meglio nel trattamento IVA da applicare ai trasporti via acqua. Una prima precisazione riguarda i titoli di viaggio emessi dall’impresa armatrice per gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte: non c’è nessun ostacolo all’applicazione dell’esenzione o dell’aliquota ridotta, a patto che “il servizio reso dalle medesime imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour operator o agenzie di viaggi”.
Il testo integrale della risoluzione è disponibile al seguente link:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+8E_02.02.2021+%281%29.pdf/c49ca0d4-57d8-6bc4-848d-e321b44dc20c