5 Febbraio 2021

Germania: imponibilità dei servizi di viaggio forniti dai T.O. siti in Paesi extra-UE: sintesi del decreto in vigore dal 1° gennaio 2021


Condividi sui social

Germania: imponibilità dei servizi di viaggio forniti dai T.O. siti in Paesi extra-UE: sintesi del decreto in vigore dal 1° gennaio 2021

Il 29 gennaio 2021 il Ministero Federale tedesco delle Finanze ha sancito nuove direttive in materia di tassazione dei servizi di viaggio effettuati da società con sede in Paesi extra-UE.

Di seguito una sintesi del contenuto del documento ufficiale (reperibile in originale qui)

Il documento vuole dare risposta a un quesito, ovvero se le disposizioni sui servizi di viaggio disciplinati dall’articolo 25 della Legge federale sull’iva tedesca si applicano anche ai servizi forniti dalle società site in Paesi extra-UE e senza sedi sul territorio dell’UE.

Nel decreto di applicabilità dell’iva del 1° ottobre 2010, modificato con lettera del Ministero federale delle Finanze (BMF) del 18 gennaio 2021, è stata aggiunta una frase che esplicita che l’articolo 25 NON si applica alle società di cui sopra.

Tale disposizione vale per tutti i casi pendenti e non sarà comunque contestata l’applicazione dell’art. 25 ai servizi di viaggio effettuati fino al 31.12.2020 da tali società.

QUALI CONSEGUENZE?
Sarà necessaria l’osservanza di adempimenti non solo per suddette imprese, ma anche per i business partners (agenzie di viaggio e bus operator) coinvolti nelle operazioni con loro per i servizi effettuati su territorio tedesco.

A tal fine siamo disponibili per seguirvi non solo negli adempimenti fiscali generati dalle nuove disposizioni, ma anche per lo svolgimento e la redazione di contratti internazionali da stipulare con i soggetti in questione per lo svolgimento della propria attività d’impresa.