5 Febbraio 2021

Sussidi inps 2021: ticket licenziamento


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In caso di cessazione involontaria di un rapporto a tempo indeterminato, per il quale il dipendente avrebbe teoricamente diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo calcolato in funzione dei mesi di anzianità aziendale, cosiddetto “ticket licenziamento” o “contributo aziendale di recesso”.

La somma è pari al 41% del valore relativo alla prima fascia di retribuzione per il calcolo del sussidio, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, a prescindere dall’orario di lavoro.

Di conseguenza, a seguito di quanto comunicato dalla circolare INPS in merito ai valori di riferimento per la NASPI (euro 1.227,55) per ogni 12 mese di permanenza in azienda negli ultimi tre anni, il datore è tenuto a farsi carico di un contributo pari ad euro 503,30.

Pertanto, tenendo conto del tetto massimo dei 36 mesi, per un lavoratore in forza da tre o più anni l’onere da versare all’INPS sarà pari a 503,30 * 3 = 1.509,90 euro.

Le somme dovranno essere pagate con modello F24, in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto.

Da ultimo è opportuno precisare che per rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi, il ticket di licenziamento dovrà essere riproporzionato in base alla durata del contratto, assumendo come mese intero qualsiasi periodo pari o superiore a 15 giorni di calendario.