1 Marzo 2021

Messaggio INPS: Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato


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L’INPS, con il messaggio n.832 del 25 febbraio 2021, si occupa dell’esonero contributivo totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio si applica anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
Il recupero a conguaglio del beneficio arretrato riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, può essere effettuato in denuncia contributiva indicando il codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”, indicando come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

Il testo completo del comunicato è disponibile al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20832%20del%2025-02-2021.htm1