4 Marzo 2021

Conversione Decreto Milleproroghe: pubblicazione in GU


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La legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), in cui sono confluiti i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 7/2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

Di seguito si evidenziano alcune delle principali novità introdotte durante l’iter di conversione del provvedimento.

Assemblee di società
Viene stabilito che, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (il termine ordinario è di entro 120 giorni). Inoltre, le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, previste dal decreto Cura Italia, potranno essere applicate alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Assemblee di associazioni e fondazioni
E’ prorogata, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la possibilità (art. 73 D.L. n. 18/2020) di svolgere in videoconferenza le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi).

Cassa integrazione Covid-19
Sono differiti al 31 marzo 2021 i termini, scaduti entro il 31 dicembre 2020, per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

Smart working semplificato
Viene disposta la proroga dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro, pubblici e privati, di ricorrere allo smart working semplificato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.

Accertamento e riscossione
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti;
– proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento;
– proroga al 28 febbraio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie;
– differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Il testo ufficiale di legge è disponbile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/L-21-del-26022021.pdf