23 Marzo 2021

Pacchetto Mobilità: circolare di chiarimenti sui periodi di guida e riposo degli autisti


Condividi sui social

Facciamo seguito alla nostra newsletter del 17 marzo scorso per fornire alcune precisazioni sulla circolare n.300/A/2356/21/111/2/2 del Ministero dell’Interno che riguarda le novità introdotte dal Pacchetto Mobilità in termini di tempi di guida e riposo degli autisti.

RIPOSO SECONDO AUTISTA IN MULTIPRESENZA

In multipresenza, il conducente può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente alla guida del veicolo. Da questo punto di vista, la circolare in questione ha precisato che il tempo trascorso dal secondo autista su un veicolo in movimento, seduto accanto all’autista principale che si trova alla guida, che oltrepassa i 45 minuti, deve essere considerato come periodo di disponibilità anche ai sensi dell’art. 3, lett. b), terzo comma della direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro del personale mobile.

TRASPORTO MERCI – RIPOSI SETTIMANALI RIDOTTI CONSECUTIVI

La circolare si sofferma sulla deroga introdotta dal Regolamento 1054/2020 che prevede che i conducenti impegnati in trasporti internazionali di merci, al di fuori dello Stato di stabilimento, possano effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi, a condizione che:
 i periodi di riposo ridotti vengano iniziati al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente. La circolare però ricorda anche che, dopo tale inizio, non si esclude la possibilità per l’autista di concludere il riposo nel Paese di residenza o di stabilimento del datore di lavoro, raggiunto ad esempio con un mezzo pubblico;
– nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 riposi regolari. Sotto questo profilo è importante precisare che ai fini della corretta previsione della deroga i riposi settimanali ridotti siano necessariamente preceduti e seguiti da due riposi settimanali regolari (Esempio 1° settimana=45 ore di riposo; 2° settimana=24 ore di riposo; 3° settimana=24 ore di riposo; 4° settimana 45 ore di riposo);
– entro la fine della terza settimana consecutiva effettuino un riposo compensativo equivalente a quello non osservato nelle due settimane precedenti, unendolo al periodo di riposo settimanale regolare con rientro in sede dell’impresa o nel luogo di loro residenza.
Come stabilito nella nota n.13 della circolare, la compensazione deve essere completata necessariamente prima della fine dei 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale ridotto. In particolare:
1. I due periodi di riposo “compensativi” (42 ore) vanno presi in blocco e collegati al riposo settimanale regolare obbligatorio (45 ore), per cui il periodo di riposo settimanale della terza settimana dovrà essere di almeno 87 ore (42+45);
2. Il riposo settimanale complessivo di 87 ore dovrà iniziare al più tardi almeno 42 ore prima del limite massimo da cui iniziare il riposo settimanale regolare, cioè sei periodi di 24 ore dal termine dell’ultimo riposo settimanale ridotto. Ciò significa che se il precedente periodo di riposo settimanale terminasse alle 17 di domenica, il periodo di riposo complessivo di 87 ore dovrebbe iniziare al più tardi entro le ore 23 del giovedì successivo;
3. Se prima di iniziare la compensazione delle 42 ore, il conducente non avesse ancora effettuato il riposo giornaliero di 9 o 11 ore, allora – tornando sempre all’esempio precedente – deve addirittura fermarsi alle ore 14.00 del giovedì. Questo perchè, l’art. 8, paragrafi 6 ter e 7 del regolamento in materia di compensazione, diversamente dal caso generale previsto dall’art. 8 par. 3, NON consente che il riposo giornaliero possa essere convertito in compensazione.

DEROGHE

Oltre alla deroga generale già esistente, prevista dall’art 12 del Regolamento CE 561/2006 che consente al conducente di superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce o dei passeggeri, il nuovo Regolamento ha aggiunto altre due deroghe sul rispetto dei tempi di guida, che riguardano:

-la possibilità di superare di massimo un’ora il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il  proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale (o anche giornaliero). Questa deroga non può essere considerata valida se:
1. sebbene il conducente l’abbia utilizzata per rientrare nel luogo di residenza o nel luogo di lavoro ma nei fatti non svolga poi il periodo di riposo settimanale dovuto;
2. il conducente svolga il periodo di riposo settimanale in luoghi diversi da quelli sopraindicati;

-la possibilità di superare di massimo due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Questa ipotesi a differenza della precedente esclude l’inizio di un nuovo periodo di riposo giornaliero, ma è funzionale solo a garantire lo svolgimento del riposo settimanale regolare. La locuzione “subito prima” va intesa nel senso che l’interruzione deve precedere il periodo di guida aggiuntivo e va fatta alla fine del periodo di tempo limite massimo di guida raggiungibile (9 o 10 ore giornaliere e 56 settimanali).
In entrambi i casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga, al più tardi, nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato
In ogni caso, queste deroghe non comportano una riduzione delle ore da effettuare di riposo giornaliero o settimanale e non consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida.
A fronte di questa possibilità, è previsto un obbligo di compensazione per cui il conducente deve effettuare un riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella di fruizione della deroga, insieme agli altri periodi di riposo.

Lo studio rimane a disposizione per le informazioni di cui necessitate riguardo le ore di guida e riposo degli autisti e i relativi regolamenti in vigore.