1 Aprile 2021

CQC: arrivano chiarimenti sulla formazione a distanza e documentazione di fine corso


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Con circolare diramata dal MIMS sono state pubblicati alcuni chiarimenti in merito alla documentazione da esibire a fine corso della qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC.
Alcuni UMC chiedono al soggetto erogatore del corso di produrre copia dei relativi registri delle presenze, delle comunicazioni effettuate per segnalare assenze o variazioni di calendario o indisponibilità dei docenti o altro, all’atto della presentazione della documentazione di fine corso di qualificazione iniziale.
Tale prassi risulta particolarmente onerosa nei confronti dei soggetti erogatori del corso, “nonché difforme dal dettato e dalle finalità delle disposizioni di settore, in quanto appare di tutta evidenza come i registri delle presenze e le comunicazioni suddette siano funzionali evidentemente alla rilevazione delle presenze ed alla verifica della regolarità della stessa in sede di visite ispettive presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni”.
Per queste ragioni, conclude la circolare ministeriale, la richiesta di tale documentazione all’ente erogatore del corso non è legittima. Essa va eventualmente verificata durante le visite ispettive svolte durante i corsi.

Comunichiamo inoltre che, con circolare n. 11043, sono state rese note alcune novità riguardanti la formazione a distanza nei corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale, apportando alcune modifiche alla circolare del 22 dicembre scorso.
Nella nuova circolare si ribadisce che il ricorso alla FAD (Formazione a distanza) nei corsi sopra menzionati è consentito in tutti i territori in cui, causa covid, sia oggettivamente difficile frequentare in presenza. Il documento però specifica che l’erogazione dei corsi, anche con modalità FAD, non esonera il soggetto erogatore del corso a svolgere comunque la lezione in presenza, presso la propria sede e nei giorni e orari stabiliti.

Per quanto riguarda la CQC, è sempre consentita l’erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in modalità FAD in quantità non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma per la qualificazione iniziale e non superiore a dieci ore per il programma di formazione periodica. Si specifica inoltre che la mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile che non consenta la partecipazione alle lezioni, vale sempre come assenza , ma qualora la mancanza di connessione internet sia limitata nel tempo, la stessa varrà come assenza limitatamente ai blocchi di due o tre ore in cui è suddivisa una lezione giornaliera.
Nulla è cambiato per quanto riguarda le esercitazioni pratiche.
Al seguente link è possibile visualizzare il testo integrale della circolare: clicca QUI.