8 Aprile 2021
Italia-Serbia: Servizi di trasporto per vaccinazioni aggiornamento al 08/04/2021
Viste le numerose richieste pervenute al ns studio, con la presente siamo ad informarvi in merito alle disposizioni attualmente in vigore per l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri in Serbia.
SPOSTAMENTI DA/PER ESTERO
Fermo restando che gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco E, tra cui la Serbia, sono consentiti SOLO in presenza di precise motivazioni (NON sono consentiti spostamenti per turismo):
– lavoro;
– motivi di salute o di studio;
– assoluta urgenza;
– rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
l’ingresso/il rientro nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in uno dei Paesi dell’elenco E o C (tra cui Slovenia e Croazia) è consentito secondo la seguente disciplina.
PAESI ELENCO E (Serbia)
– obbligo di compilazione di un’autodichiarazione (modulo scaricabile al seguente link:https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf);
– obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni;
PAESI ELENCO C (Slovenia/Croazia)
– obbligo di compilazione di un’autodichiarazione (modulo scaricabile al seguente link: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf);
– obbligo di informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;
– obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso contrario si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria;
– obbligo di sottoporsi ad un periodo di quarantena di 5 giorni presso l’abitazione o la dimora (indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico sopra citato – disposizione in vigore fino al 30 aprile 2021). Al termine dei 5 giorni è necessario sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico.
ECCEZIONI
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo restando l’obbligo di autodichiarazione sopra citato, per le seguenti categorie NON sussiste l’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone:
– Equipaggio dei mezzi di trasporto;
– Personale viaggiante;
– Movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano;
– Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
– agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
– a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
– a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
– ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo, così come la quarantena di 5 giorni e il successivo test (per gli elenchi dei Paesi è possibile consultare il pdf in allegato);
– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
– ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
– ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
– agli ingressi mediante voli “Covid-tested”;
– per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche dal Brasile) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
SLOVENIA – TRANSITO
Il Decreto del Governo Sloveno dell’11.02.2021 in vigore dal 13.02.2021, introduce eccezioni alla quarantena e alla presentazione di referto negativo al test Covid-19 anche per i seguenti casi:
– il transito entro 6 ore, a condizione di poter accedere senza problemi al successivo Paese di transito o destinazione.
Le persone che entrano in Slovenia in transito devono avere con sé:
– Documento di viaggio valido (incluso un visto o un permesso di soggiorno quando richiesto)
– Un documento sullo scopo e la destinazione del transito (a partire dal 14 luglio 2020 questo documento non è richiesto per i viaggiatori con residenza permanente o temporanea negli Stati membri dell’UE)
!! ATTENZIONE !! Il Decreto consente (attualmente) 6 ore per il transito della Repubblica di Slovenia, che non include i pernottamenti. Per il superamento del tempo di transito, in base all’articolo 48 della ZZUOOP si può essere sanzionati per un importo fino ad EUR 2.000.
Segnaliamo che l’ingresso in Slovenia sarà negato alle persone che potrebbero non essere in grado di uscire dalla Slovenia a causa di misure nei paesi vicini.
CROAZIA – TRANSITO
Per le persone provenienti direttamente da tutti i Paesi e/o Regioni dell’Unione Europea, Paesi e/o Regioni dell’area Schengen e Paesi associati all’area Schengen, NON compresi nella “lista verde” del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (consultabile a questo link: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement), quindi anche l’Italia.
In linea di principio, l’ingresso in Croazia è possibile ad una delle seguenti condizioni:
– presentando l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato nelle ultime 48 ore tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido (con un test indicato nell’Elenco comune dei test antigenici rapidi, pubblicato sul sito della Commissione Europea). Coloro che entrano presentando il risultato negativo ad un tampone antigenico e rimangono in Croazia più di 10 giorni, sono obbligati a ripetere il tampone entro il decimo giorno del loro soggiorno;
– presentando il certificato di vaccinazione se sono trascorsi 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose, oppure dalla prima dose per i vaccini che vengono somministrati in un’unica dose;
– presentando l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico, nel periodo che va da 180 a 11 giorni prima dell’arrivo al valico di frontiera, come conferma di dell’avvenuta guarigione dall’infezione da COVID-19, oppure presentando un certificato sulla malattia superata, rilasciato da un medico;
– effettuando il tampone all’arrivo in Croazia e sottoponendosi all’autoisolamento prima di ricevere l’esito negativo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il tampone, è prevista la misura di autoisolamento di 10 giorni.
Di seguito l’elenco di alcune delle ECCEZIONI alle sopra indicate restrizioni:
– Marittimi e lavoratori nel settore dei trasporti, compresi i conducenti di veicoli merci anche in transito;
– Persone che viaggiano per urgenti motivi familiari o di lavoro, compresi i giornalisti nell’esercizio delle loro funzioni;
– Passeggeri in TRANSITO, con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 12 ore dall’ingresso;
– Persone che viaggiano per urgenti motivi di salute.
[..]
Coloro che rientrano in una delle eccezioni sopra menzionate sono obbligati a presentare una documentazione credibile all’ingresso nella Repubblica di Croazia al fine di dimostrare i motivi dell’esenzione.
!! ATTENZIONE !!
I passeggeri in transito, compreso il personale nel settore dei trasporti, se non lasciano il territorio nazionale entro 12 ore dal momento dell’ingresso in Croazia, vengono automaticamente sottoposti alla misura di autoisolamento.
SERBIA
Le Autorità serbe non pongono limitazioni all’ingresso per chi proviene direttamente dall’Italia. In linea di principio i cittadini stranieri non residenti che fanno ingresso in Serbia sono soggetti ai seguenti obblighi:
– presentare un test PCR negativo risalente a massimo 48 ore prima dell’ingresso (questa disposizione NON si applica ai transiti purché avvengano nell’arco delle 12 ore).
Categorie esenti:
– membri di missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali;
– personale militare nell’esercizio delle proprie funzioni;
– cittadini stranieri in transito nel Paese, fino ad un massimo di 12 ore;
– i passeggeri e il personale di volo in transito attraverso gli aeroporti serbi;
– bambini fino a 12 anni se il tutore legale o un’altra persona che accompagna il bambino ha un test negativo;
– personale nel trasporto internazionale di merci e passeggeri (camion, autobus, nave, treno).
Si segnala che, a partire dal 20 gennaio 2021, ai cittadini stranieri non residenti che entrino in Serbia per motivi d’affari è consentito entrare temporaneamente senza test, con l’impegno di produrre, entro 24 ore dall’ingresso, un risultato negativo del test PCR o antigenico, emesso da un istituto riconosciuto in Serbia. La Camera di Commercio di Serbia è identificata come ente a cui rivolgersi per l’intermediazione con le Autorità relativamente a questa procedura.
NOTE AGGIUNTIVE:
Cogliamo l’occasione per ricordare anche quanto segue
– OBBLIGO DI REGISTRAZIONE FISCALE IN SLOVENIA E CROAZIA
– E-DARSGO – TELEPASS SLOVENIA
Obbligatorio dal 1 aprile 2018 per chi utilizza la rete autostradale slovena con mezzi di peso pari o superiore a 3,5t. La pre-registrazione può essere effettuata anche tramite il ns studio.
– OBBLIGO NOTIFICA DI TRANSITO PREVENTIVA CROAZIA
Dal 1 gennaio 2019 anche la Croazia ha adottato il sistema di controllo che obbliga i soggetti che NON hanno sede in Croazia e che effettuano il trasporto internazionale di passeggeri su strada a fornire la dichiarazione di transito in territorio croato prima della partenza. A partire da gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di notifica ESCLUSIVAMENTE per via telematica.
– OBBLIGO NOTIFICA DI TRANSITO PREVENTIVA SLOVENIA
REGIME SEMPLIFICATO/SPECIALE: Il contribuente, prima dell’esecuzione di ogni trasporto in Slovenia, DEVE informarne l’autorità fiscale.
REGIME GENERALE: Il contribuente, prima dell’esecuzione di ogni trasporto in Slovenia, NON deve informarne l’autorità fiscale.
Ringraziando per l’attenzione restiamo come sempre a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti