12 Aprile 2021

Cronotachigrafo digitale: l’assenza di carta da stampa non è sanzionabile


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Con la presente vi comunichiamo quanto stabilito da una sentenza del Giudice di Pace di Bologna, riguardo la mancanza di carta da stampa a bordo di un veicolo dotato di cronotachigrafo digitale.
E’ stato stabilito che tale mancanza NON può costituire motivo di sanzione per l’autista.
Con un verbale del 2019, la Polizia stradale di Bologna aveva contestato la circolazione di un mezzo sprovvisto di sufficiente carta da stampa per certificare il controllo del cronotachigrafo digitale, nonostante il dispositivo fosse perfettamente funzionante.
Secondo alcune informazioni errate, gli organi di controllo potrebbero equiparare la mancanza della carta del conducente alla mancanza della carta da stampa, sanzionando quindi il conducente su strada ai sensi dell’art. 179 CdS e notificando poi all’azienda il più grave verbale ai sensi dell’art. 179 comma 3.
Al contrario di quello analogico, il tachigrafo digitale non necessita di carta per registrare i dati, questi ultimi vengono acquisiti automaticamente e salvati nella memoria del sistema digitale e possono essere consultati in seguito da parte dell’Ispettorato del Lavoro o altri organi di competenza.
La presenza di carta da stampa è indispensabile solo in caso di tachigrafo analogico e l’insufficienza di carta a bordo di veicolo dotato di cronotachigrafo digitale non impedisce la registrazione dei dati e relativo controllo, dunque non può essere sanzionabile.
Lo studio rimane a disposizione per darvi tutte le informazioni di cui necessitate sull’utilizzo del cronotachigrafo, i tempi di guida e riposo degli autisti e relativi regolamenti europei.