16 Aprile 2021
Servizio di roaming scambiato tra soggetti extra-UE: ai fini IVA conta il luogo di utilizzo
Con la sentenza C-593/19 pubblicata il 15 aprile 2021, la Corte di Giustizia UE, è intervenuta sulla portata della facoltà di deroga concessa agli Stati membri per la delocalizzazione, al loro interno, dei servizi di telecomunicazione scambiati, nei rapporti B2C, tra soggetti non stabiliti nell’Unione. Il principio affermato è che il servizio può essere attratto a imposizione IVA nello Stato membro di effettiva utilizzazione e fruizione se l’obiettivo della deroga è quello di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza.
Pertanto i servizi di roaming resi da un soggetto extra Ue a clienti anch’essi stabiliti fuori dall’Unione, che consentono l’utilizzo della rete di comunicazione mobile di uno Stato Membro, devono considerarsi effettivamente utilizzati in detto Stato Membro e quest’ultimo può considerarli rilevanti ai fini IVA nel territorio nazionale qualora ciò abbia l’effetto di prevenire la non imposizione dei servizi all’interno dell’Unione, anche senza tener conto del trattamento fiscale cui sono sottoposti nel Paese terzo.