19 Aprile 2021

Acconti imposte 2020, versamenti entro il 30 aprile – i casi di proroga


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Con i diversi provvedimenti emanati nel corso del 2020, il Governo ha prorogato la scadenza del versamento del secondo/unico acconto delle imposte riguardanti le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP. Per quanto concerne il primo provvedimento, si tratta di una misura riguardante solamente i soggetti ISA, con calo di fatturato, e la cui norma è inserita nel Decreto Agosto. Successivamente, sono stati i Decreti Ristori a prorogare ulteriormente le scadenze, a favore non solo dei soggetti ISA, ma anche delle imprese appartenenti alle categorie che abbiano subito un calo maggiore di fatturato rispetto ad atre, indipendentemente dall’assoggettabilità al regime ISA.

Riportiamo di seguito una panoramica delle proroghe, soprattutto di quanto in scadenza al 30 aprile e pertanto di primo interesse.

Originariamente, la scadenza del versamento della seconda/unica rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP era fissata allo scorso 30 novembre 2020, salvo poi prevedere una prima proroga dal Decreto Ristori Quater al 10 dicembre successivo. Tuttavia, per alcune categorie merceologiche la scadenza era stata fissata al 30 aprile 2021.
Le disposizioni che hanno portato alla proroga della scadenza al 30 aprile 2021 sono state molteplici, e che riportiamo di seguito per fare chiarezza necessaria a non sorgere qualche problema interpretativo.

– Con il Decreto Agosto una prima proroga del versamento della seconda/unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP riguardante il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati applicati gli ISA e con fatturato non superiore al limite stabilito (individuato dal Decreto di approvazione del MISE). La proroga, tuttavia, era ammissibile solamente in caso di un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, e si applicava anche:

a)Ai contribuenti con regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità;
b)Ai contribuenti con regime forfettario;
c)Ai soggetti che partecipano a società, imprese ed associazioni in regime di trasparenza ai sensi degli artt. 5,115, 116 TUIR con i requisiti per accedere alla proroga;
d)Ai soggetti con cause di esclusione e inapplicabilità dagi ISA.

– Con il Decreto Ristori Bis, convertito in Legge con l’accorpamento di tutti e 4 i Decreti Ristori, è stata disposta la proroga al 30 aprile per altri soggetti ISA non basandosi sul calo di fatturato, bensì alla tipologia di attività svolta e alla localizzazione, interessando i seguenti soggetti:

a) che non hanno subito calo di fatturato ma che sono rentranti tra i codici ATECO degli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori Bis;
b) che non hanno subito calo di fatturato ma che esercitano attività di gestione di ristoranti in zone arancione;

-Con il Decreto Ristori Quater è stata estesa tale proroga ai soggetti esercitanti attività d’impresa, arte o professione con sede (legale o operativa) in territorio italiano fino a fatturato di 50 milioni di euro nel 2019 e con calo di fatturato di almeno un terzo nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo 2019. La proroga interessava anche i soggetti con fatturato entro i 50 milioni di euro dei settori economici di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto e situati in zona rossa alla data del 26 novembre 2020, oltre alle attività di ristorazione site in zona arancione alla medesima data.