21 Aprile 2021

Trasporto merci pericolose: prorogati i termini di scadenze patenti e certificati


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Con la presente si comunica che con accordi multilaterali M333 (certificati di formazione dei conducenti) e M334 (certificati per il consulente della sicurezza) sottoscritti dall’Italia, i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR e quelli del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021.
La comunicazione è stata fornita da una circolare del Ministero dell’Interno.
Gli accordi hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno del territorio dei Paesi firmatari e per i trasporti internazionali tra i paesi stessi.

Le proroghe debbono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali; in particolare, l’art.103 del DL n.18/2020 relativo alla validità di attestati e certificati, tra i quali rientrano quelli in argomento, stabilisce che la validità dei titoli aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data di fine dello stato di emergenza covid, è prorogata sino a 90 giorni successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.

La norma nazionale ed i richiamati accordi ADR sono vigenti, di conseguenza si applicherà la norma più favorevole:
– certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 febbraio 2020: la validità è prorogata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del trasporto nazionale;
– certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021: la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi M333 ed M334.