23 Aprile 2021
Guida senza carta tachigrafica: circolare del Ministero
Il Ministero dell’Interno, in seguito a varie richieste di chiarimenti in materia, ha fornito delle indicazioni riguardo la possibilità per un autista in attesa di rilascio della proprio carta di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale, per un periodo non superiore a trenta giorni.
Come specificato nella circolare, la carta del conducente non rappresenta un titolo che abilita alla guida, ma è solo un “supporto” utile per registrare l’attività svolta dal conducente relativamente ai tempi di guida e riposo. Per questo motivo, il Ministero ritiene che in assenza della carta tachigrafica perché scaduta, il conducente possa continuare a guidare per trenta giorni, a condizione che:
1. sia stata fatta richiesta alla Camera di Commercio competente per la nuova carta tachigrafica
2. l’attività del conducente venga nel frattempo documentata tramite registrazione manuale, come previsto dal Regolamento CE 165/2014 – art. 35 par.2
In caso di controllo sarà necessario esibire le registrazioni manuali, la ricevuta della richiesta di rilascio della carta effettuata presso la Camera di Commercio la carta tachigrafica scaduta.