28 Maggio 2021

Rinnovo carta tachigrafica e codice unionale armonizzato “95”


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La circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3 del 17 ottobre 2013 pubblicata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell‘Interno fornisce dei chiarimenti su alcuni aspetti in merito alla richiesta di duplicato della carta tachigrafica a seguito di variazione dei dati amministrativi.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo nr.59/2011 e del successivo Decreto correttivo nr.2/2013 in merito alle patenti di guida rilasciate in Italia ed alla carta di qualificazione del conducente, è stata introdotta a partire dal 03/05/2013 per i conducenti professionisti titolari di patente, la patente unificata con la CQC, attraverso l’apposizione sul documento di guida del codice unionale armonizzato “95”.

A seguito di ciò, il conducente titolare di carta tachigrafica in caso di sostituzione della patente, è esentato dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia riportato il numero della patente precedentemente posseduta, corrispondente a quello riportato sulla carta tachigrafica; di conseguenza l‘obbligo della richiesta di duplicato della carta tachigrafica sussiste per i titolari di una nuova patente di guida senza l‘indicazione nel campo 12 della patente precedente.
In base al Regolamento CE 267/2021 art. 2 – par. 3-4, la validità del codice “95” apposto su patente o CQC è prorogata di dieci mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o CQC.
Se la stessa avesse avuto scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in base al Regolamento CE 698/2020, la validità sarà prolungata di altri sei mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.