10 Giugno 2021
Le principali novità del 10 giugno
Vi segnaliamo le principali novità in tema di fiscalità e lavoro della giornata odierna:
La compensazione del credito d’imposta senza presentazione del modello F24 è sanzionabile
Con Ordinanza 4 giugno 2021, n. 15615, la Corte di Cassazione ha affermato che è sanzionabile il contribuente che compensa il credito d’imposta senza la tempestiva presentazione del modello F24.
La Suprema Corte chiarisce che in merito alla disciplina dell’accertamento delle imposte, la compensazione tra crediti e debiti tributari si deve basare sulla presentazione – anche a saldo zero – del modello F24 e non può pertanto basarsi sulla mera indicazione di crediti e debiti nella dichiarazione dei redditi.
Pertanto, la presentazione del modello F24 non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria con la compensazione di un debito pregresso.
Errata applicazione dell’istituto della Reverse Charge tra soggetti non residenti: Interpello
Con Risposta ad Interpello 7 giugno 2021, n. 393, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, in caso di errata applicazione di Reverse Charge in operazioni fra soggetti non residenti, di poter in ogni caso procedere al recupero del credito IVA.
Nello specifico, l’Agenzia ritiene che in caso in cui il cessionario abbia provveduto all’assolvimento dell’imposta in modo errato tramite l’istituto della Reverse Charge, il cedente non residente avrà l’obbligo di definire esclusivamente la sanzione prevista dall’articolo art. 6, comma 9-bis.2, D. Lgs. n. 471/1997, mentre lo stesso cessionario, identificato direttamente ai fini IVA in Italia, pur rimanendo solidalmente obbligato per la sanzione con il cedente, conserva il diritto alla detrazione dell’imposta.
L’Agenzia ha individuato come procedimento corretto il seguente: “il cedente, in assenza di una sede o di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale ed addebitare l’IVA in fattura secondo le regole ordinarie“.
Regime IVA agevolato di cui all’articolo 124 Decreto Rilancio: Interpello
Con Risposta ad Interpello 7 giugno 2021, n. 394, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime IVA agevolato previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio. Nel caso specifico, l’Istante aveva effettuato la cessione di un bene che solo successivamente era stato ricompreso nella disciplina di favore, chiedendo pertanto se tale interpretazione potesse avere effetto retroattivo e, quindi, permettesse l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, D.P.R. n. 633/72 con riguardo alle operazioni fatturate con aliquota ordinaria. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’istante può rettificare la maggiore imposta applicata, emettendo una nota di variazione entro l’anno dall’effettuazione dell’operazione.
Ordinanza del Ministro della Salute concernenti “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”
Sulla Gazzetta 9 giugno 2021, n. 136, Serie Generale, è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021, che allega le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28 maggio 2021, come definitivamente integrate e approvate dal CTS.
L’allegato sostituisce l’allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021, prendendo in considerazione i seguenti settori:
ristorazione e cerimonie;
attività turistiche e ricettive;
cinema e spettacoli dal vivo;
piscine termali e centri benessere;
servizi alla persona;
commercio;
musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura;
parchi tematici e di divertimento;
circoli culturali e ricreativi;
congressi e grandi eventi fieristici;
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
sagre e fiere locali;
corsi di formazione.