18 Giugno 2021
ISA 2021
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) non si applicano ai contribuenti che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni:
– aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
– aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
– esercitare, in maniera prevalente, le attività economiche sottoposte alle misure più stringenti, in materia di sospensione dell’attività, per il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ricomprese in un apposito elenco predisposto dalla SOSE.
Per quanto riguarda la terza nuova causa di esclusione, nell’elenco delle attività sono ricomprese tutte quelle che nel corso del 2020 hanno dovuto sottostare a stringenti provvedimenti e misure restrittive di sospensione previste dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Tra queste si segnalano:
– il settore della ristorazione;
– il settore del divertimento e del gioco;
– il commercio di beni “non necessari”.
In pratica, si tratta delle attività che per effetto di tali D.P.C.M. sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.
Comunque, l’elenco completo dei codici attività esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020 è contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.