20 Luglio 2021

CQC: chiarimenti dal Ministero dell’Interno per trasporti in conto proprio


Condividi sui social

Con circolare del 13 luglio scorso, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha fornito alcune precisazioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica degli autisti, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti al Ministero.

I chiarimenti riguardano alcune problematiche inerenti alle modifiche della disciplina della CQC, introdotte con il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, di recepimento della direttiva UE 2018/645 che ha modificato il D.L. 286/2005, prevedendo (all’art. 14) l’obbligo di possedere la CQC per l’attività di guida – anche non professionale – su strada aperta all’uso pubblico (fatte salve le deroghe specifiche previste all’art. 16) sui veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.

Il Ministero dell’Interno ha voluto chiarire l’applicabilità della normativa ai trasporti in conto proprio, soffermandosi su alcune delle deroghe all’obbligo della CQC previste dall’art. 16, e in particolare quelle relative:

1.     ai trasporti di passeggeri o merci a fini non commerciali (comma 1, let. g): a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 286/2005, tale deroga non necessita più che il trasporto sia eseguito ai fini privati ma è sufficiente che sia eseguito per fini non commerciali, ossia “qualsiasi trasporto su strada che non rientra nel trasporto conto terzi o per conto proprio”. Non rientra nella deroga lo spostamento del veicolo funzionale all’attività dell’impresa, ad esempio il trasporto di un mezzo speciale dotato di attrezzature per particolari attività, in quanto vi è il fine commerciale.

Diversamente, la CQC non occorre per la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono neanche residualmente attività commerciale (quindi, associazioni o onlus senza scopo di lucro) e che non preveda, comunque, la remunerazione diretta o indiretta dell’attività di trasporto effettuato.

2.     al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente, quindi occupi meno del 30% dell’orario di lavoro del conducente (comma 1, let. h). Pertanto, non beneficia della deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa, al fine di consegnarlo ad un cliente.

3.     al trasporto occasionale non incidente sulla sicurezza della circolazione stradale (comma 2, lett. C), la deroga trova applicazione nei trasporti in conto proprio soltanto se ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

– il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale;

– il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente;

– il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale.

Per provare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente, le norme in vigore non prevedono alcun obbligo di documentazione da esibire in fase di controllo su strada, di conseguenza si ritiene valido qualsiasi documento.

Gli organi di controllo possono avvalersi dell’esame della memoria del tachigrafo, se il mezzo ne è dotato, per verificare che l’attività di guida svolta dal conducente nel corso del mese lavorativo solare (dal primo all’ultimo girono del mese) non sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo.