13 Agosto 2021

Registro Pegni Mobiliari, emanato il decreto attuativo


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Registro Pegni Mobiliari, emanato il decreto attuativo che istituisce il nuovo strumento di credito per le imprese

Con Decreto MEF 25 maggio 2021, n. 114, pubblicato in G.U. 10 agosto 2021, Serie Generale n. 190  sono state disciplinate le modalità attuative dell’istituto del “Pegno Mobiliare non possessorio” , istituito con il Decreto Legge 59/2016 e che oggi vede un proprio Registro Pegni.

In particolare, con tale istituto le imprese potranno ottenere un credito dando in garanzia un proprio bene mobile senza doverlo vendere, garantendo opponibilità verso terzi. Il bene oggetto di garanzia potrà essere materiale, non materiale, presente o futuro, delineando una situazione simile ad una fideiussione ma garantita appunto da bene mobile, garantendo comunque l’utilizzo dello stesso lungo tutta la fase di posizione debitoria.

Naturalmente, al pari degli altri registri, il Registro Pegni garantirà pubblicità dichiarativa tale da consentire l’opponibilità verso terzi.
Nonostante ciò, l’iter attuativo non è ancora terminato: ora l’Agenzia delle Entrate avrà circa 8 mesi di tempo per mettere a disposizione il sistema informatico.

Inoltre, il Decreto stabilisce tutte le regole e le procedure per l‘iscrizione al Registro, che deve avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata in via giudiziale, contratto sottoscritto digitalmente dalle parti, provvedimento dell‘autorità giudiziaria. La domanda dovrà contenere una serie di elementi, previsti dall‘articolo 3 del decreto, fra cui:

– generalità del creditore, del debitore e dell‘eventuale terzo datore di pegno, con indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita per gli imprenditori individuali, oppure della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le società e gli enti che svolgono attività d‘impresa;
– codice fiscale delle parti;
– luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
– domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
– l‘indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
-posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
– indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l‘identificazione,
– la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell‘atto di costituzione;
– l‘indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare o di appropriarsi del bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l‘escussione.

Si precisa che il Registro sarà consultabile da chiunque.
Potete consultare il Decreto attuativo cliccando qui.