31 Agosto 2021
Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico
Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi “Protocollo”), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica.
In relazione al mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonché ai recenti provvedimenti adottati dal Governo in materia, si ritiene necessario aggiornare le presenti linee guida che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private, nella consapevolezza della necessità di contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attività di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali per l’interesse generale e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti non è indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”.
Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le principali misure di questo tipo, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni più restrittive nel sistema dei trasporti ex articolo 32 della legge n. 833/1978, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse zone di contagio in cui ricade il territorio a seconda degli indici epidemiologici di riferimento.
Misure “di sistema”
L’articolazione dell’orario di lavoro, differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa, è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità generale. Ugualmente, importante è anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado.
Al riguardo risulta fondamentale l’attività dei “Tavoli prefettizi”, istituiti per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Nella stessa sede, potrà essere anche valutato il raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilità locale e la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attività produttive e commerciali e degli orari di inizio e termine della didattica per assicurare la stessa in presenza. Gli stessi Tavoli potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
I Tavoli prefettizi sono integrati, rispetto all’attuale composizione, dalla partecipazione del Dirigente regionale della prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli potranno contemplare, per una diversificazione degli orari di lavoro delle imprese più rilevanti sul territorio e impattanti sulla mobilità, anche la partecipazione del mobility manager di area.
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria. È raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.) e il più ampio coordinamento sinergico con i piani spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility manager in attuazione del decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 maggio 2021.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche prescrizioni; b) l’attuazione di corrette misure igieniche; c) per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.
L’aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile anche mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare:
- le disposizioni di cui all’articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove si prevede che in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice;
- le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, concernenti le procedure di semplificazione per l’affidamento dei servizi.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e a tal fine si è provveduto con la legge di bilancio 2021 al finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Tali servizi aggiuntivi, in base alle disposizioni di cui al citato articolo 200, comma 6-bis di cui alla legge richiamata, possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.
Si richiama, altresì, il rispetto delle sottoelencate disposizioni e raccomandazioni generali, valide per tutte le modalità di trasporto:
- la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, come ad esempio, con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati (cfr. l’Appendice al presente allegato, nonché il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020”). L’igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
- nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
- all’ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all’interno dei mezzi, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell’utenza;
- è necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici;
- nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di mascherine chirurgiche e dispositivi di sicurezza;
- vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell’obbligo di accesso ai trasporti per mezzo di certificazione verde COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87;
- vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché ai comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
- vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
- vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto. Si raccomanda per quanto possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa dovrà essere predisposta un’adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria;
- vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessità e sul corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina chirurgica o di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla necessità, ove possibile, di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro anche negli spazi aperti, e ove ciò non sia possibile, indossare sempre, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Tale situazione può essere sempre autocertificata dall’interessato (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti;
- al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separatori removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. Le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque, autonomamente, avviare ogni attività utile per individuare materiale, idoneo per consentire la separazione tra un utente e l’altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS;
- va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
- Non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico, on line o tramite app;
- usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all’aperto nel caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;
- seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale di un metro;
- sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti;
- evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
- nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.
ALLEGATO TECNICO SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO,
METROPOLITANO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARI, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
È consentito, in ragione dell’attuale livello di popolazione vaccinata avverso l’infezione da COVID-19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale.
La capacità di riempimento dell’80% è ammessa esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una Regione/Provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato.
Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il suindicato coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
- l’azienda responsabile del servizio di trasporto procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal citato protocollo. Si raccomanda un’ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a più elevata frequenza di utilizzo e capacità di trasporto;
- i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore.
- la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati;
- negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall’altra porta, ove possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell’area di guida;
- vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche con un’eventuale apertura differenziata delle porte;
- per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
- nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
- devono essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l’azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate.
Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana è necessario:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore.
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti;
- installare apparati, ove possibile, per l’acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
Altre misure da adottare:
- adeguata attività informativa e realizzazione di campagne di divulgazione e di comunicazione da parte delle Regione e delle Province autonome, nonché delle Aziende responsabili del servizio sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione alle nuove disposizioni e raccomandazioni previste dalle presenti Linee guida;
- adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;
- graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e lacuale l’attività di controllo potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
SERVIZI DI TRASPORTO COMMERCIALI E NON DI LINEA
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti, a:
- autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/20121, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale e di collegamento fra due Regioni limitrofe, nonché i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l’applicazione del medesimo coefficiente di riempimento
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
- la misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
- l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
- l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Per i taxi e NCC fino a 9 posti:
- è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
- il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
- nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,
- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai 20 posti il personale a bordo dovrà essere collocato nel seguente modo:
- tre persone nella panca di poppa all’aperto;
- il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti in modo sfalsato);
- due persone a prua (di cui uno il conducente).
Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
APPENDICE
Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro
Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
- Sanificazione. L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore»;
- Igienizzazione, equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti;
- Disinfezione. Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi.
Poiché lo sporco interferisce con l’azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell’ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall’uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come “almeno giornaliera”, essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza più alta non dovrebbe interferire con le attività di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l’uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della Salute.