14 Settembre 2021

Mobility manager: quali compiti e funzioni per la mobilità sostenibile?


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Nella nostra società si sta sviluppando sempre di più un‘anima green per cercare di rendere lo sviluppo sostenibile e ridurre la produzione di inquinamento atmosferico. La figura del Mobility manager nasce proprio per favorire lo sviluppo di strumenti di mobilità utili al decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell‘uso del mezzo di trasporto privato individuale. L‘introduzione di questa figura specializzata riguarda le aziende (e le pubbliche amministrazioni) con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in centri urbani e metropolitani con più di 50.000 abitanti.L’Italia, con circa 63 automobili ogni 100 abitanti, risulta essere il terzo paese a livello europeo in termini di tasso di motorizzazione, dopo Lussemburgo ed Islanda. L’evoluzione negli anni del tasso di motorizzazione è stata impressionante; si è passati da un valore di 5 autoveicoli per 100 abitanti nel 1961, a 50 nel 1991, a 62 nel 2016 (dato ACI). A Roma circolano più di 70,8 vetture ogni 100 abitanti, a fronte di una media europea che non arriva a 40 (Berlino 35, Madrid 32).

La mobilità italiana quindi è un fenomeno legato alla mobilità individuale (tipicamente auto e moto), con valori molto più elevati rispetto alle Capitali estere che guardiamo come benchmark: ad esempio a Milano quasi il 50% degli spostamenti viene fatto con mezzi individuali e a Palermo la quota arriva al 78%; per contro a Londra solo un cittadino su 3 usa un proprio mezzo, mentre a Parigi meno di uno su 6.
I costi di questo sbilanciamento sono rilevanti: in Italia si spendono per il trasporto individuale circa 140 miliardi di euro all‘anno, quasi 2.500 euro per ogni cittadino (anziani e bambini inclusi). Naturalmente ci sono effetti anche sull‘inquinamento e sulla congestione del traffico: in media, ogni giorno, a Milano si perdono 35 minuti; 42 a Roma.

Mobility manager: le norme…

Già con il decreto ministeriale del 27 marzo 1998 (c.d. decreto Ronchi) all‘articolo 3 era stata introdotta la figura del Mobility manager nelle aziende pubbliche con più di 300 dipendenti e le imprese private con più di 800 dipendenti al fine di adottare un piano degli spostamenti casa lavoro del proprio personale.
Con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 229 comma 4), emanato nel pieno della pandemia, il Governo è intervenuto abbassando ulteriormente il limite dimensionale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale nominando inoltre un Mobility manager con funzioni di supporto professionale.
Il Ministero della Transizione ecologica, con decreto specifico, definisce e dettaglia compiti e funzioni della figura del Mobility manager.

… e il ruolo

Il Mobility manager è una figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all‘adozione del piano di mobilità sostenibile.
Tale soggetto ha il compito di ideare delle condizioni che permettono di garantire una maggiore sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro nelle grandi imprese con sede in centri urbani molto estesi tramite la redazione di un apposito PSCL (piano di spostamenti casa-lavoro).
Nella redazione e implementazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) il Mobility manager dovrà seguire le linee guide previste dal decreto interministeriale del 4 agosto 2021.
Il Mobility manager dovrà quindi occuparsi di cercare delle soluzioni di mobilità per i lavoratori, incentivando forme di mobilità sostenibile per gli spostamenti, tenendo conto anche dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

Il legislatore ha da tempo introdotto norme che possono essere di supporto all‘attività di promozione del trasporto collettivo da parte del Mobility manager. Il datore di lavoro infatti può mettere a disposizione dei dipendenti un servizio giornaliero di trasporto per la copertura del percorso casa-lavoro. Il TUIR (art. 51, c. 2, lettera d) stabilisce l‘irrilevanza ai fini reddituali per il dipendente delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa.

Due figure di Mobility manager

Esistono diversi tipi di Mobility manager, infatti, il decreto del 12 maggio 2021 all‘art 2 distingue:

a) «Mobility manager aziendale»: figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell‘ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;

b) «Mobility manager d‘area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile nonché per lo svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.

Mobility manager aziendale: compiti

Entrando nel dettaglio dei compiti del Mobility manager di azienda possiamo vedere che oltre ad occuparsi della promozione, supporto, adeguamento e verifica di attuazione del PSCL assolve anche le seguenti funzioni:
a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
c) promozione con il mobility manager d‘area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l‘uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
d) supporto al mobility manager d‘area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l‘intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali; l‘efficienza e l‘efficacia dei servizi di trasporto pubblico lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

Mobility manager d‘area: funzioni

Mentre il Mobility manager d‘area sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi,
b) supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
c) acquisizione dei dati relativi all‘origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.

Ambito di applicazione

Le aziende destinatarie di questa normativa sono tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il PSCL e di conseguenza la nomina del Mobility manager può essere adottata anche in forma facoltativa, da qualsiasi azienda pur non rientrando nei limiti dimensionali previsti.
Per poter ricoprire la carica di Mobility manager aziendale e d‘area il decreto del Ministero della transizione ecologica prevede che i soggetti nominati siano in possesso di un‘elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell‘ambiente.

– fonte: IPSOA