22 Settembre 2021

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti in materia di trasporti


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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3264-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE (BIANCHI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (GIOVANNINI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE (SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3264 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 29 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19 con particolare riferimento all’istruzione scolastica, all’università, ai tra- sporti e alle attività sociali; a ciò si aggiunge l’esigenza, richiamata nel preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all’articolo 7 a seguito dell’attacco informatico subìto dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021; ciò premesso, si valuti l’opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria sopra richiamata della disposizione dell’articolo 9 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 29 commi 2 necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 2 circolari del Ministro della salute;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

gli articoli 1 e 2 prevedono l’applicazione delle disposizioni in materia di obbligo della certificazione verde COVID-19 per scuole, università e alcune tipologie di trasporti « fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d’emergenza»; si tratta di una formulazione che merita apprezzamento in quanto, nel parere reso nella seduta del 3 agosto 2021, sul decreto-legge n. 105 del 2021 il Comitato ha segnalato come invece quel provvedimento preveda « che a far data dal 6 agosto 2021 sia necessario per l’accesso a determinati servizi e attività il possesso della certificazione verde COVID-19 » senza però che sia « stabilito un termine finale »; invitando, con un’osservazione, ad approfondire tale aspetto;

appare suscettibile di approfondimento la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, i commi 2 e 6 dell’articolo 1 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione »; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono comprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell’ambito di applicazione dell’articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell’istruzione del 13 agosto scorso; il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce, al primo periodo, che, per il trattamento dei soggetti positivi all’infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico e dei servizi educativi per l’infanzia, si applichino i protocolli e le linee guida adottati per lo svolgimento delle attività economiche e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 e dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021; non è però richiamata la possibilità di adottare con una diversa procedura prescrizioni specifiche per l’ambito scolastico, come effettivamente avvenuto (si vedano da ultimo le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 1° settembre 2021); il secondo periodo del medesimo comma 3 prevede che protocolli e linee guida possano derogare all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; si ricorda però che le certificazioni verdi COVID-19 allo stato sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 dispone che « la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione »; sul punto occorre anche considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle lezioni; il comma 7 dell’articolo 1 prevede che le disposizioni recate dall’articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; non vi è invece alcun riferimento alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale; il comma 1 dell’articolo 2 prevede che l’accesso e l’utilizzo di alcune tipologie di mezzi di trasporto sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire se si intenda includere anche i conducenti e il personale addetto a tali mezzi;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l’articolo 4 introduce, ai commi 1 e 2, modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021 ancora in corso di conversione (C. 3223-A); le medesime considerazioni valgono per l’articolo 5, comma 1, che integra, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell’articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del decreto- legge n. 105 del 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di in- treccio tra più provvedimenti d’urgenza contemporaneamente all’esame delle Camere; si ritiene tuttavia di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame, alla luce dell’assoluta peculiarità dell’emergenza in corso (come d’altra parte il Comitato ha già fatto nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2021 sul disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021); peraltro, merita segnalare con apprezzamento che i decreti-legge n. 105 e n. 111 sembrano destinati a seguire ciascuno un autonomo iter di conversione, evitando la « confluenza » tra diversi decreti-legge, anche in questo caso recependo un’altra raccomandazione giunta in più occasioni dal Comitato e la sollecitazione del Presidente della Repubblica nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall’AIR indicate dall’articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l’articolo 1;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l’articolo 2, comma 1.

 

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

rilevato che l’articolo 2 del decreto-legge prescrive di munirsi della certificazione verde COVID-19, ossia del cosiddetto « green pass », a tutti i soggetti che intendano utilizzare i mezzi di trasporto specificamente indicati dalla norma;

rilevato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2 gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

considerato che le misure adottate per gli impianti dei comprensori sciistici nella scorsa stagione a fini di contenimento della pandemia si sono basate su limitazioni al numero di biglietti e abbonamenti che potevano essere venduti al pubblico, con ricadute negative sul turismo di interi territori;

rilevato che l’emergenza pandemica ha reso evidenti gli attuali limiti della disciplina del trasporto pubblico locale, per la quale risulta ormai ineludibile una riforma complessiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ai fini dell’esercizio in sicurezza delle attività nei comprensori sciistici, al fine di garantire l’espletamento delle medesime attività anche in caso di « zona gialla » o « arancione » e dunque scongiurare la chiusura degli impianti per il terzo anno consecutivo, valuti la Com- missione di merito di introdurre la richiesta del cosiddetto green pass quale strumento per accedere agli impianti sciistici;

b) si valuti l’opportunità di chiarire esplicitamente, per il settore dei bus turistici, l’esclusione dal limite di capienza dell’80 per cento, considerando l’obbligo del cosiddetto green pass e di prenotazione per questo servizio;

c) si segnala la necessità ed urgenza di procedere ad una riforma organica del settore del trasporto pubblico locale che possa consentire alle aziende di divenire competitive a livello europeo ed investire al meglio le risorse anche provenienti dal piano Next Generation EU, a partire dallo studio elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.