4 Novembre 2021

UK: prorogate le deroghe ai tempi di guida e riposo


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La Gran Bretagna ha comunicato che le deroghe adottate ai tempi di guida e di riposo che scadranno il prossimo 31 ottobre (si veda nostra newsletter del 14 luglio scorso), verranno prorogate dal 1° novembre fino alla mezzanotte del 9 gennaio 2022.
Le deroghe, disposte così come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento UE 561/06, riguarderanno tutti i conducenti che operano in Inghilterra, Scozia e Galles e si sono rese necessarie per fronteggiare i vari problemi che il settore del trasporto merci britannico sta affrontando in questo periodo: grave carenza di autisti di mezzi pesanti, aumento del costo dei carburanti e pressioni sulle catene di approvvigionamento locali e nazionali derivante dalla situazione pandemica in atto.

Le deroghe continueranno ad essere applicate a tutti coloro che guidano un mezzo pesante in Gran Bretagna purché vengano soddisfatte queste 3 condizioni:
– È necessario dimostrare che esiste un rischio significativo di una minaccia per il benessere umano e/o animale o di un fallimento di una particolare catena di approvvigionamento che avrà un grave impatto sui servizi pubblici essenziali. Rientrano in questa categoria i trasporti di beni di prima necessità mentre non rientrano le forniture per l’edilizia o per l’abbigliamento;
– È necessario provare che sia improbabile che il rischio per il mancato approvvigionamento dei territori si risolva senza l’uso delle deroghe stesse;
– La sicurezza dei conducenti non deve essere compromessa.

Le deroghe al Regolamento 561/06 prorogate nel Regno Unito riguardano:

• il limite di guida giornaliero che può essere aumentato da 9 ore a 10 ore fino a 4 volte in una settimana (invece del normale aumento consentito a 10 ore due volte a settimana)  tutti gli altri limiti di guida giornalieri rimangono a 9 ore;
• la sostituzione dell’obbligo di prendere almeno 2 periodi di riposo settimanale, di cui almeno un periodo di riposo settimanale regolare di almeno 45 ore in un periodo di 2 settimane, con il seguente modello alternativo, e un aumento del limite di guida quindicinale da 90 ore a 99 ore:

• un periodo di riposo settimanale regolare non è richiesto in un periodo di 2 settimane a condizione che vengano presi 2 periodi di riposo settimanale ridotti di almeno 24 ore;
• successivamente, ed entro la fine delle prossime 2 settimane, devono essere presi 2 periodi di riposo settimanale regolare. Tuttavia, qualsiasi riduzione del riposo settimanale è compensata in modo normale da un periodo equivalente di riposo preso prima della fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Inoltre, qualsiasi riposo preso come compensazione per un periodo di riposo settimanale ridotto è associato a un periodo di riposo settimanale regolare di almeno 45 ore (che può essere suddiviso in 2 periodi di riposo settimanale regolare).

Queste deroghe non devono essere utilizzate in combinazione con le norme esistenti per la guida internazionale, che consentono 2 pause consecutive di riposo settimanale ridotte in determinate circostanze.
E’ sconsigliato per i conducenti impegnati in viaggi internazionali, usufruire di tale modello alternativo.

Tutte le altre regole sull’orario di guida rimangono in vigore invariate, compreso l’obbligo per i conducenti di fare un periodo di pausa di almeno 45 minuti dopo la guida per 4 ore e 30 minuti.
Eventuali periodi di riposo settimanale ridotti effettuati prima del 1° novembre 2021 (data di inizio della proroga delle deroghe) devono essere presi in considerazione e compensati in modo normale prima di utilizzare il periodo di riposo settimanale alternativo consentito dal modello alternativo sopra menzionato.
Se i periodi di riposo settimanale ridotti sono presi nelle 2 settimane precedenti la fine delle deroghe (9 gennaio 2022), il riposo compensativo deve comunque essere preso come descritto.
Qualora l’attuale situazione dovesse cambiare, il Dipartimento dei Trasporti britannico si riserva il diritto di ritirare le deroghe prima o di estenderle ulteriormente.