9 Novembre 2021
Trasporto nazionale di cose: mancanza a bordo dei documenti necessari
Con la presente inviamo un approfondimento riguardante il decreto legislativo n. 286/2005 recante le “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”.
Nello specifico, l‘art. 12, comma 3, pone a carico del caricatore, oltre che del committente, l‘obbligo di “accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell‘attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall‘art. 7 comma 2”. Il caricatore, per non incorrere in responsabilità connesse alla violazione dell‘obbligo suddetto, dovrà quindi adottare i seguenti canoni di comportamento: chiedere al conducente la fotocopia della carta di circolazione del veicolo; chiedere al conducente di esibire (o fare trasmettere a mezzo fax) un certificato da quale risulti l‘iscrizione del vettore che segue il trasporto all‘Albo nazionale degli autotrasportatori, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all‘esercizio dell‘attività di autotrasporto (ovvero, per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni).
Nell‘impossibilità di ottenere immediatamente detto certificato, il caricatore dovrà chiedere al legale rappresentante dell‘impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui lo stesso dichiara che l‘impresa stessa è regolarmente iscritta all‘Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di esercitare in maniera legittima il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a fare pervenir quanto prima il certificato.
Inoltre, il caricatore è soggetto a sanzione nel caso in cui abbia fornito, sulla base delle risultanze dei documenti del contratto di trasporto, istruzioni al conducente in merito alla consegna delle cose da trasportarsi che siano risultate incompatibili con il rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale di cui si sia accertata la violazione da parte del conducente. Affinché il caricatore possa esimersi da ogni responsabilità, dovrà fornire al conducente del veicolo, e per esso al vettore, specifiche istruzioni in merito alle modalità esecutive del trasporto solo qualora le stesse siano veramente ed effettivamente necessarie per la corretta esecuzione dello stesso nell‘interesse del caricatore medesimo.
Allo stesso articolo, comma 5, si specifica che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.