21 Dicembre 2021

Nuovo decreto cronotachigrafo


Condividi sui social

vi scriviamo per rendere voi noto il fatto che il Governo italiano ha aggiornato la normativa nazionale sul rilascio delle carte tachigrafiche e sulla conservazione dei dati del cronotachigrafo, allineandola alle prescrizioni del Regolamento UE 165/2014.

Non ci sono sostanziali differenze con l’attuale procedura. Il Decreto conferma che il rilascio delle carte tachigrafiche deve essere attuato dalla Camera di Commercio cha ha competenza sul Comune di residenza  del richiedente o della sede dell’impresa, con inoltro anche telematico.

La carta del conducente deve essere emessa entro un mese dalla ricezione della domanda nel caso di primo rilascio, entro quindici giorni in caso di rinnovo ed entro otto giorni in caso di danneggiamento. Nell’attesa della nuova carta tachigrafica il conducente può comunque guidare un veicolo industriale con cronotachigrafo digitale, dimostrando però il motivo del non possesso della carta e scrivendo i tempi di guida sulla stampa del cronotachigrafo.

I dati del cronotachigrafo devono essere conservati dall’impresa proprietaria del veicolo per un anno. Si deve permettere alle Autorità di controllo un accesso costante, sia in presenza che in remoto, alle informazioni riguardanti il cronotachigrafo.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.