21 Gennaio 2022

Bonus investimenti 4.0 ancora cumulabile con le altre agevolazioni


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La legge di bilancio 2022 ha previsto, tra le varie cose, il prolungamento, ancorché con alcune limitazioni, del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali sino al 2025 (si veda “Bonus investimenti «4.0» prorogato al 2025 ma ridotto’ di oggi). Un provvedimento atteso dalle imprese, stante il positivo impatto per la crescita economica, sul quale tuttavia sul finire dello scorso anno era calata un’alea di incertezza correlata ai possibili problemi di compatibilità con altre agevolazioni a seguito dell’inserimento del c.d. ‘Piano Transizione 4.0” nelle misure finanziate dal PNRR.

Per quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1059 della L. 178/2020, il credito d’imposta è infatti cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione tuttavia che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e all’imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 23 luglio 2021.

Tale disposizione non è stata oggetto di modifica da parte della legge di bilancio 2022, motivo per cui anche per gli investimenti che saranno effettuati nel corso del 2022, e nei successivi anni di vigenza dell’agevolazione, le imprese potranno continuare a godere —laddove ve ne siano i presupposti, e nei limiti suindicati — del cumulo con altre agevolazioni.

Tanto premesso, la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (RGS), nelle ‘Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, interpretando l’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241, ha tuttavia previsto il divieto di cumulo dei fondi PNRR con risorse ordinarie da bilancio statale. Aspetto non di poco conto, considerato che la misura “Investimento 1: Transizione 4.0’ (M1C2-1) del PNRR comprende proprio il credito d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e immateriali standard (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 68/2021).

A fornire chiarimenti al riguardo è intervenuta nuovamente in chiusura del 2021 la stessa RGS. Lo ha fatto, in particolare, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, con la quale ha fornito precise indicazioni in relazione ai concetti di ‘doppio finanziamento” e di ‘cumulo’ delle misure agevolative, che si riferiscono ‘a due principi distinti e non sovrapponibili’.

Relativamente al concetto di ‘doppio finanziamento” la RGS ricorda che la normativa europea prescrive appositamente come ‘il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura’.

Il diverso concetto di ‘cumulo’ si riferisce invece alla ‘possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, le quali vengono in tal modo «cumulate» a copertura di quote parti di un progetto/investimento’. Da ciò ne consegue la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti di finanziamento differenti, purché tale sostegno non ecceda lo stesso costo.

Più nel dettaglio la RGS precisa che se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un investimento, il restante 60% potrà essere finanziato attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili, e complessivamente non si superi il 100% del relativo costo. “In quest’ultimo caso parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto ‘doppio finanziamento’, di cui si è fatto sempre divieto”.

Ogni dubbio sul credito di imposta per investimenti 4.0 viene quindi fugato dalla circolare n. 33/2021, la quale indica esplicitamente “che quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito di imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo.
In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte del costo dell’investimento non finanziata con altre risorse pubbliche”.

In conclusione la circolare ‘conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato’. Per quanto sopra, si ritiene che nel bilancio di esercizio 2022 le imprese potranno quindi continuare a cumulare, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili, il credito di imposta 4.0 con altri contributi pubblici relativi allo stesso investimento.