2 Agosto 2022
Ddl Concorrenza: approvazione definitiva al Senato della Repubblica
Nel testo approvate numerose misure di liberalizzazione del mercato, dalla messa a gara delle concessioni balneari al riordino dei servizi pubblici locali, tra cui il TPL. Stralciata la norma relativa alla revisione della disciplina di TAXI e NCC.
Collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, la legge annuale sulla concorrenza e il mercato 2021 (AS 2649-B) è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante l’esame alla Camera è stato soppresso l’articolo 10, che recava una delega legislativa, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, ossia taxi e noleggio con conducente – NCC.
Di seguito alcune delle misure contenute nel testo:
- L’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024;
- L’articolo 8 delega il Governo al riordino – entro sei mesi – della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di un testo unico. La norma individua fra i principi e criteri direttivi l’adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. La scelta del modello in house viene consentita ma deve essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo di motivazione;
- L’articolo 9 disciplina il trasporto pubblico locale (TPL). A differenza dell’impostazione originaria, che prevedeva il sistema dell’affidamento esclusivamente mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL), il testo definitivo permette anche la gestione diretta o l’affidamento in house. Le Regioni dovranno attestare, entro il 31 maggio di ciascun anno, l’avvenuta pubblicazione – entro il 31 dicembre dell’anno precedente – dell’avviso di pre-informazione previsto dal Regolamento comunitario di riferimento;
- L’articolo 12 regola la dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l’obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l’operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l’applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative;
- L’articolo 13 integra la disciplina dell’Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l’obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell’aggiornamento periodico dell’anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica;
- L’articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell’attività di impresa, consentire l’accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati;
- L’articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all’interessato (che ha presentato la comunicazione) e a registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate;
- L’articolo 31 estende anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica la procedura di risarcimento diretto, che – in caso di sinistro tra veicoli a motore – prevede che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La disposizione entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.