9 Giugno 2020

Attestazione di attività del conducente: alcune specifiche


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Con la presente desideriamo tornare ancora una volta sulla questione delle attestazioni di attività del conducente.

Con l’introduzione del tachigrafo digitale, in teoria, giustificare i tempi di guida e riposo degli autisti sarebbe dovuto diventare un compito relativamente semplice e quasi automatico. Tuttavia, ci sono periodi d’inattività che non possono essere giustificati attraverso il tachigrafo.
A risolvere l’ingarbugliata situazione ci ha pensato una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 maggio scorso, che riguarda il rapporto tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione dei tempi di guida e riposo per i conducenti di veicoli con tachigrafo digitale e la normativa dei singoli Paesi membri.
La sentenza comunica che uno Stato membro può prevedere una normativa interna che «imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale, se mancano nel tachigrafo le registrazioni automatiche e manuali, di produrre come mezzo di prova sussidiario delle sue attività un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro, conforme al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione europea».
Questo modulo è, in sostanza, il modello di controllo assenze del conducente, che viene quindi reintrodotto come prova nel caso manchi la registrazione dei dati nel tachigrafo anche se non sarebbe più previsto come documento obbligatorio, dopo apposito intervento della Commissione Europea del 2016.
L’art. 34 del Regolamento UE 165/2014 chiarisce che non si può obbligare l’autista a produrre una documentazione cartacea per attestare ciò che fa quando non sta lavorando.
Tuttavia, la normativa si preoccupa di eliminare il documento in questione, ma non rimuove l’obbligo per l’autista di registrare le attività condotte in assenza di un tachigrafo. Quindi la registrazione manuale, una volta rientrato a bordo del mezzo, rimarrebbe obbligatoria e sanzionata in caso di mancanza. L’art.34, inoltre, non vieta una normativa nazionale per cui un conducente dovrebbe produrre un’attestazione delle sue attività, rilasciata dal suo datore di lavoro se, a causa del suo allontanamento dal veicolo, mancano le registrazioni automatiche e manuali del tachigrafo digitale.
Questo infatti garantirebbe «l’efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e della salute dei lavoratori» e inoltre combatterebbe la frode della «omissione intenzionale della registrazione di tali dati».
Visti i pareri discordanti e il rischio che ciascun paese possa interpretare la normativa a modo suo, il consiglio è sempre quello di continuare a tenere a bordo i moduli attestanti i riposi dell’autista.
Lo studio è disponibile a fornire il suddetto documento, anche in lingua.