9 Giugno 2020
News in tema di voucher e credito d’imposta su affitti delle agenzie di viaggio
Vi riportiamo due novità che coinvolgono principalmente vettori e agenzie di viaggio, in particolare riguardo agli aggiornamenti del tanto discusso voucher e circa le modalità di fruizione del credito d’imposta sugli affitti commerciali per le agenzie di viaggio. Nel dettaglio:
1. VOUCHER
A seguito delle pressioni esercitate dalla Commissione Europea, che intimava il legislatore italiano e gli altri legislatori che si sono mossi verso la facoltà di emissione del voucher in capo al vettore, all’agenzia di viaggi, alla struttura alberghiera a riconoscere l’integrale rimborso monetario su richiesta del consumatore, il MIBACT in sede di conversione del Decreto Rilancio in legge ha lavorato per estendere la durata del voucher a 18 mesi anziché quella di 12 mesi attualmente prevista. Inoltre, alla fine dei 18 mesi in questione in caso di mancato utilizzo la somma sarà obbligatoriamente da restituire al consumatore.
Infine, è allo studio una possibile istituzione di un fondo per le agenzie che non riusciranno a garantire il rimborso in questione ai consumatori.
2. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO
E’ possibile allo stato attuale utilizzare il credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole (agenzie di viaggi e hotel compresi).
Ciò è stato disciplinato con la risoluzione 32/E dell’Agenzia delle Entrate, oltre alla circolare n.14 della stessa che chiariva le disposizioni dell’art. 28 del Decreto Rilancio.
Tra i beneficiari sono inclusi anche i forfetari e gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e quelli religiosi riconosciuti civilmente.
Il credito d’imposta riguarda nello specifico i mesi di marzo, aprile e maggio, a patto che questi mesi siano stati pagati regolarmente. Il credito d‘imposta, spiega l‘Agenzia delle Entrate, spetta solo se si è registrato un calo del fatturato del 50% e vale per le attività fino a 5 milioni di ricavi annui, a eccezione delle strutture alberghiere e agrituristiche per cui non è previsto alcun tetto. Infine, lo sconto fiscale è cedibile al proprietario dell‘immobile per pagare o compensare lo stesso canone di locazione.
Il codice tributo istituito in sede di compensazione nel modello F24 è il 6920.