30 Giugno 2020

Circolare inps su certificazioni malattia e Trattamento integrativo dipendenti


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GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA: CIRCOLARE INPS 2584
Con il messaggio 24 giugno 2020 n.2584, l’INPS fornisce le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.

Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tutti i dettagli sono riportati nel messaggio il cui testo completo è disponibile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202584%20del%2024-06-2020.htm

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTI: CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO DEL DATORE DI LAVORO
Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Sono contenuti nella Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 (si veda testo completo al seguente link:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+credito+bonus+IRPEF+2020.pdf/6a8760cb-8a9e-b719-f701-1982232634e8)

A tal proposito quest’ultimo documento di prassi ricorda che il legislatore ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021. Per averne diritto, tuttavia, è necessario che siano rispettate le condizioni di cui al menzionato art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 e dell’art. 128 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020).

Il beneficio è riconosciuto in via automatica direttamente da parte del datore di lavoro ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.