30 Aprile 2026
Commissione UE: nuovo quadro temporaneo aiuti di stato
La Commissione adotta un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per i settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente
La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia dell’UE nel contesto della crisi in Medio Oriente. Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente è un quadro mirato e temporaneo pensato per far fronte agli effetti della crisi su alcuni dei settori più esposti dell’economia: agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica. Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2026. Durante il periodo di applicazione del quadro la Commissione ne rivedrà periodicamente il contenuto, la portata e la durata alla luce degli sviluppi in Medio Oriente e della situazione economica generale.
Sebbene la transizione verso un’economia pulita rimanga la soluzione a lungo termine per proteggere le imprese dell’UE dagli effetti degli shock energetici globali, il quadro temporaneo consente agli Stati membri di intervenire nell’immediato per evitare che l’attuale crisi ostacoli irrimediabilmente la crescita delle imprese più esposte.
A tal fine il sostegno può assumere varie forme per le imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dei trasporti, tra cui, ad esempio, aiuti basati sul consumo effettivo per coprire parte degli aumenti di prezzo del combustibile o dei fertilizzanti e un approccio semplificato per gli aiuti di modesta entità.
Il quadro comprende anche un adeguamento temporaneo della disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita, consentendo maggiore flessibilità e intensità di aiuto più elevate per far fronte alle impennate dei prezzi dell’energia elettrica.
Nello specifico il quadro consente quanto segue:
Per l’agricoltura, la pesca, il trasporto terrestre (su strada, ferroviario e per vie navigabili interne) e il trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, gli Stati membri saranno in grado di compensare fino al 70% dei costi extra sostenuti da un beneficiario per via dell’aumento dei prezzi del combustibile e dei fertilizzanti causato dalla crisi. L’aumento di prezzo sarà determinato da ciascuno Stato membro esaminando la differenza tra il prezzo di mercato pertinente e un prezzo di riferimento storico applicabile. I costi extra totali saranno quindi calcolati sulla base del consumo attuale del beneficiario o del suo ultimo consumo risalente a prima della crisi.
Per questi settori un’opzione semplificata renderà più facile per i beneficiari essere ammissibili all’aiuto. L’opzione consente agli Stati membri di calibrare gli importi degli aiuti individuali su elementi quali le dimensioni e il tipo di attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile nel settore o altri parametri pertinenti, anziché dover fornire prove dettagliate del consumo effettivo. In base a questa opzione ciascun beneficiario può ricevere fino a €50 000.
Per le industrie ad alta intensità energetica ammissibili a regimi di riduzione temporanea dei prezzi dell’energia elettrica, in linea con la sezione 4.5 della disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita, sarà possibile aumentare l’intensità di aiuto dal 50% fino al 70% per il costo dell’energia elettrica del consumo ammissibile, coprendo fino al 50% del consumo totale del beneficiario. Non sarà necessario aumentare ulteriormente gli sforzi di decarbonizzazione. Un cumulo con gli aiuti concessi nell’ambito degli orientamenti sugli aiuti di Stato ETS sarà possibile fino alla metà dell’importo dell’aiuto concesso da regimi a norma della sezione 4.5 disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita.
Le misure nell’ambito del quadro temporaneo dovranno essere notificate alla Commissione. Il quadro consentirà un rapido processo di approvazione.
Al fine di ridurre i costi complessivi dell’energia elettrica la Commissione è pronta a valutare, caso per caso e fatti salvi diversi requisiti, misure temporanee, tra cui sovvenzioni al costo del combustibile nella produzione di energia elettrica da gas.
Contesto
Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha chiesto misure temporanee mirate per far fronte alle recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati. Inoltre, facendo eco alla lettera della presidente della Commissione del 16 marzo 2026, il Consiglio ha chiesto misure volte a ridurre i prezzi dell’energia elettrica e ad affrontare l’eccessiva volatilità nel breve termine.
Il quadro temporaneo è una delle iniziative presentate dalla Commissione per affrontare queste preoccupazioni. Gli Stati membri sono stati consultati in merito alla sua concezione.
Il quadro temporaneo integra le ampie possibilità a disposizione degli Stati membri per adottare misure in linea con le vigenti norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Le norme, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale.
Per far fronte agli impatti della crisi in Medio Oriente gli Stati membri possono continuare a usufruire delle norme specifiche sugli aiuti di Stato applicabili ai settori che rientrano nel quadro temporaneo. Per il settore agricolo le possibilità esistenti comprendono il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo o gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Per il settore della pesca gli aiuti possono essere esentati dall’obbligo di notifica a norma del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca o notificati conformemente agli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Esistono inoltre diverse opzioni a sostegno dei trasporti su strada e marittimi, quali le norme sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi e il regolamento generale di esenzione per categoria.