27 Luglio 2020
Bonus Ricerca e Sviluppo 2020, il MISE emana il decreto attuativo sul credito d’imposta per gli investimenti 4.0
Il decreto del MISE del 26 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 luglio, rendendo ufficiali le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, che riconosce un credito d’imposta- dal 6 al 12% a seconda della tipologia di spesa- anche alle attività di design, ideazione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
La Legge di Bilancio disciplinava già l’elenco delle spese ammissibili per tipo di attività (spese di personale, beni materiali, spese per servizi di consulenza..) ma attribuiva al MISE il compito di determinare la definizione delle attività con un decreto attuativo.
Il Decreto prevede per l’accesso al beneficio un’apposita comunicazione, sebbene sarà previsto un ulteriore decreto direttoriale per il modello e le relative istruzioni.
In linea generale, il bonus ricerca e sviluppo si suddivide principalmente in 3 filoni; infatti, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore in cui questi si verificano:
-credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, ove spetta un credito d’imposta pari al 12% con un massimo di 3 milioni di euro. tali attività sono definite all’articolo 2 del Decreto
-il credito d’imposta innovazione, ove sono previste due varianti: per attività aventi scopo il raggiungimento di una transizione ecologica o innovazione digitale in ambito 4.0 si ha un incentivo del 10% nel limite massimo di 10 milioni di euro, mentre per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o con un netto miglioramento di ciò che già esisteva si ha un 6% delle spese agevolabili;
-credito d’imposta design e ideazione estetica, concesso per la creazione e la realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nel settore della moda, dell’arredo, dell’orafo e altri successivamente individuati, sempre pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Le procedure per una corretta fruizione del beneficio sono contenute all’articolo 6 del Decreto, con la regola che per tutte le categorie di attività i lavori devono essere svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti eventualmente avviati in periodi d’imposta precedenti, con il beneficio fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.