3 Agosto 2020

Regolamento CE 2020/1054 – modifica ai tempi di guida e riposo degli autisti


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Si fa seguito alla news riguardo la pubblicazione del primo Pacchetto Mobilità, per dare alcune specifiche su tutto ciò che cambierà nei tempi di guida e riposo degli autisti con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1054, prevista per il 20 agosto 2020.

L’art. 7 del Regolamento CE 561/2006 obbliga dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza ad effettuare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa pausa può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’altra di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
A tale articolo si aggiunge: «Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.»

Oltre ad essere ribadito il divieto di riposo in cabina, cambia per il trasporto internazionale di merci la disposizione dei riposi settimanali regolari/ridotti: il conducente può, al di fuori dello Stato di stabilimento, effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari. Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.
A tale riguardo, per il trasporto persone, la Commissione si riserva di valutare entro il 21 agosto 2022 se anche per i conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri sia necessario adottare norme più adeguate.

All’art 12 del regolamento 561/2006 si aggiunge quanto segue:
«A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.
Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.»;

Per quanto riguarda le modifiche apportate al Regolamento CE 165/2014, l’articolo 34 è così modificato:

  1. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente o sia necessario per inserire il simbolo del paese dopo l’attraversamento della frontiera. Non è possibile utilizzare alcun foglio di registrazione o carta del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati.»;
  2. si aggiunge inoltre che ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:: «f) il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo. »

L’art.1 punto 15 e l’articolo 2 punto 12 entreranno in vigore il 31 dicembre 2024. Questi due punti riguardano il possesso a bordo del mezzo, da parte dell’autista, delle registrazioni dei 56 giorni precedenti (anziché gli attuali 28, oltre alla giornata in corso).